(1) Al fine di garantire la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e territoriali, l'azienda sanitaria può concordare con il singolo o équipes interessato/e, per le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 l'effettuazione di servizi di guardia aggiuntiva da svolgersi oltre all'ordinario orario di lavoro.
(2) Entro i limiti orari massimi settimanali, così come disciplinati all'articolo 6 del contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l’area del personale medico e medico veterinario del 17 febbraio 2009 ed all’art. 7 del contratto collettivo di comparto per il personale della dirigenza sanitaria del 22 ottobre 2009, il personale può svolgere servizi di guardia aggiuntiva.
(3) Sono preclusi dalle prestazioni di guardia aggiuntiva i dirigenti delle professioni sanitarie e i dirigenti sanitari che si trovano in carenza di orario istituzionale e coloro i quali siano beneficiari delle speciali condizioni di cui al comma 4, lettera a) e b), dell’articolo 3.
(4) Le ore di lavoro prestate nel corso del servizio di guardia aggiuntiva sono retribuite di regola con un importo orario lordo di 60 euro.
Spetta invece un importo orario lordo di 65,00 euro qualora la guardia aggiuntiva venga espletata nel pronto soccorso, in altra struttura ospedaliera ovvero svolta per disciplina affine o equipollente in unità operativa diversa da quella di appartenenza. 2)
(5) Previo accordo sindacale, che tenga conto dei diversi carichi di lavoro, dello svolgimento del servizio effettuato fuori dall’abituale unità operativa, ovvero, per le diversità degli interventi svolti, a livello aziendale vengono definiti gli importi superiori ai minimi previsti nel presente articolo.
(6) Nei predetti importi non sono incluse le indennità previste per servizio festivo e notturno.
(7) Le disposizioni del presente articolo con i relativi importi minimi da corrispondere, si applicano in forma retroattiva, per le guardie pagate ai singoli dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2018.