(1) Gli importi dell’indennità di specificità medica e veterinaria di cui all’art. 15 del contratto collettivo per l’area del personale medico e medico-veterinario del 17 febbraio 2009 sono determinati dal 1° gennaio 2018 nelle misure annue lorde di seguito indicate:
(2) Al personale medico inquadrato nel ruolo unico, fascia funzionale B, spetta l’indennità di cui al presente articolo nella misura prevista dall’articolo 29, comma 3, del contratto collettivo 13 marzo 2003.
(3) Ai dirigenti sanitari biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi viene riconosciuta un’indennità di specificità nelle misure annue lorde di seguito indicate:
(4) Gli importi lordi così come sopra definiti sono comprensivi del rateo della tredicesima mensilità. L’indennità è fissa e ricorrente e spetta per 13 mensilità.