(1) Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente sanitario e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile come stabilito a livello aziendale.
(2) Il servizio di pronta disponibilità va limitato di regola ai soli periodi notturni, nei fine settimana se non altrimenti organizzati e nei giorni festivi. Di norma il servizio ha una durata di dodici ore.
Su richiesta degli interessati, il personale con età superiore ai 60 anni può essere esonerato dall’obbligo di prestare servizio di pronta disponibilità.
(3) L’autorizzazione all’esonero di cui al comma 2 compete al direttore della struttura interessata in osservanza delle sottostanti condizioni:
- le esigenze organizzative del servizio lo permettano e venga garantita tra il personale non avente il requisito un’equa distribuzione dei servizi di pronta disponibilità.
Qualora l’autorizzazione non possa essere rilasciata, il diniego motivato avviene in forma scritta per permettere al richiedente di presentare una eventuale istanza di disamina al coordinatore sanitario del rispettivo comprensorio.
(4) Il servizio di pronta disponibilità può essere sostitutivo o integrativo del turno di guardia ed è organizzato utilizzando dirigenti sanitari appartenenti alla medesima disciplina.
(5) L’assegnazione di due turni di pronta disponibilità allo stesso dipendente nell’arco delle 24 ore è possibile, se viene garantito almeno il beneficio di un congruo riposo che gli permetta il pieno recupero delle energie psicofisiche.
Qualora nell’arco del periodo di riferimento il riposo goduto prima o dopo la chiamata effettiva fosse inferiore alla durata minima stabilita di 7 ore consecutive a presidio della congruità, il dipendente è esonerato dal prestare ulteriori servizi fino a quando non ha fruito del riposo obbligatorio spettante.
(6) Fermo restando quanto previsto al secondo capoverso del comma 5 ricevuta richiesta del dipendente, qualora l’organizzazione del lavoro lo permetta, possono essere autorizzati più di due turni consecutivi di pronta disponibilità.
Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di 10 turni di pronta disponibilità al mese.
(7) Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale.
(8) I direttori delle strutture complesse vengono esonerati dall'obbligo di prestare le pronte disponibilità sostitutive salva diversa disciplina concordata a livello aziendale.
(9) La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore/maggiore durata, l’indennità è corrisposta proporzionalmente.
(10) L'indennità di pronta disponibilità è stabilita in:
- sostitutiva - € 90,00 euro per turno di 12 ore;
- integrativa - € 70,00 euro per turno di 12 ore;
(11) L'attività prestata in caso di chiamata viene considerata orario di lavoro e, qualora le esigenze di servizio non permettano il recupero, remunerata come straordinario entro il limite massimo contrattuale consentito.
(12) Oltre ai compensi di cui al comma precedente, per ogni ora di lavoro prestata, qualora spettanti, sono corrisposte anche l'indennità per servizio notturno e festivo.
(13) Per ogni servizio di pronta disponibilità effettuato in strutture del proprio comprensorio sanitario, diverse dall’abituale struttura ospedaliera in cui opera il dirigente sanitario, oltre ai compensi previsti dai commi 10, 11 e 12 del presente articolo spetta un’indennità di disagio di 200,00 euro omnicomprensiva del tempo di viaggio e del rimborso chilometrico, a prescindere dall’entrata in servizio di pronta disponibilità. 4)
(14) Su richiesta il dipendente ha titolo durante il proprio servizio passivo di alloggiare in apposito locale attrezzato messo a disposizione da parte dell’amministrazione.
(15) L’alloggio e l’indennità di disagio spettano solo qualora la distanza di percorrenza, dalla dimora del dipendente alla struttura in cui è chiamato a svolgere il servizio, disti a più di 30 minuti di macchina.
(16) La partecipazione del dipendente a servizi di pronta disponibilità, così come disciplinato nel comma 13, è facoltativa e ha riflessi sulla retribuzione di risultato.
(17) Gli importi di cui al comma 10 esclusi quelli di cui al comma 13, vengono corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2018 in forma retroattiva anche per i servizi di pronta disponibilità già pagati ai singoli dipendenti.