(1) Ai fini della determinazione dell’indennità la fascia oraria del lavoro notturno inizia alle ore 20 e termina alle ore 7 del giorno successivo.
(2) Per ogni ora di lavoro notturno spetta una indennità di euro 4,00.
(3) L’indennità per lavoro notturno è corrisposta per il lavoro attivo del seguente tipo:
- servizio ordinario
- servizi di guardia
- chiamate in reperibilità
- lavoro straordinario.
(4) Gli importi come sopra definiti, qualora spettanti, sono corrisposti a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo.