(1) In caso di mobilità di personale proveniente da Enti del Servizio sanitario nazionale, l’Azienda Sanitaria può riconoscere al suddetto personale un'esperienza professionale già acquisita per il settore di attività in cui viene impiegato, attribuendo allo stesso un trattamento economico per classi e scatti corrispondenti all'esperienza professionale acquisita.
A tali fini il personale, su sua richiesta presentata prima della sottoscrizione del contratto di lavoro individuale, può essere sottoposto ad una specifica verifica di possesso dell'esperienza professionale, adeguatamente documentata attinente all'impiego previsto, da parte di una commissione tecnica appositamente costituita.
(2) Al personale già in servizio transitato all’Azienda sanitaria da uno degli Enti di cui al comma 1 attraverso l’istituto della mobilità, qualora non diversamente retribuita, ovvero, non già retribuita in modo sufficiente con la progressione professionale in godimento, a richiesta, previa valutazione da parte dell’apposita commissione, può essere riconosciuto un trattamento economico per classi e scatti corrispondenti all'esperienza professionale acquisita.
(3) Le disposizioni di cui al presente articolo trovano efficacia a partire dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo.