(1) Le lettere b) ed e) del comma 1 dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, sono abrogate.
(2) La lettera h) del comma 1 dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:
“h) Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici;”.
(3) Nella lettera i) del comma 1 dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “, anche per i servizi strade e infrastrutture” sono soppresse.
(4) Il numero 1) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:
“1) progettazione, esame di progetti, direzione, contabilità e collaudo di lavori della Provincia nelle comunità comprensoriali Val Pusteria, Alta Valle Isarco, Valle Isarco, Salto-Sciliar, nonché nel comune di Bolzano a est del torrente Talvera e a sud del fiume Isarco;”
(5) Il numero 3) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è abrogato.
(6) Il numero 1) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:
“1) progettazione, esame di progetti, direzione lavori, contabilità e collaudo di lavori della Provincia nelle comunità comprensoriali Oltradige e Bassa Atesina, Burgraviato, Val Venosta, nonché nel comune di Bolzano a ovest del torrente Talvera e a nord del fiume Isarco;”
(7) Dopo il numero 2) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è inserito il seguente numero:
“2-bis) prezzario per lavori pubblici – partecipazione alla definizione delle specifiche tecniche;”.
(8) Il numero 3) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è abrogato.
(9) Dopo il numero 4) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, sono inseriti i seguenti numeri:
“4-bis) esecuzione delle verifiche dei requisiti di partecipazione alle procedure di appalto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture;
4-ter) aggiudicazione degli appalti;”.
(10) Nel numero 6) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, prima della parola: “contratti” sono inserite le parole: “sottoscrizione di”.
(11) La lettera e) del comma 2 dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:
“e) Ufficio Geologia e prove materiali, che ha le seguenti competenze:
1) elaborazione, ampliamento e manutenzione di carte e banche dati geologiche e geotematiche e dei rispettivi archivi di dati (relazioni geologiche, catasto dei sondaggi, permafrost ecc.);
2) servizio di reperibilità geologica;
3) progettazione, direzione dei lavori, contabilità e collaudi per lavori geologici e geotecnici;
4) prove distruttive e non distruttive su materiali da costruzione, rocce e minerali;
5) ricerca e sviluppo nei settori geologia e materiali edili;
6) accettazione di denunce di opere strutturali per l'intero territorio provinciale, gestione e ampliamento del rispettivo archivio di dati.”.