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Delibera 22 agosto 2023, n. 703
Criteri per la concessione di premi per l’assunzione e l’occupazione di persone con disabilità (modificata con delibera n. 5 del 09.01.2024)

...omissis...

1. di approvare i “Criteri per la concessione di premi per l’assunzione e l’occupazione di persone con disabilità” di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. di revocare la deliberazione della Giunta provinciale n. 1077 del 16 ottobre 2018, e successive modifiche, a decorrere dalla data di attivazione del nuovo procedimento digitale. A partire da questa data i criteri di cui alla presente deliberazione acquistano efficacia.

3. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche e inviata alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 11, lettera a) del Regolamento (UE) n. 651/2014 entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore.

Allegato A

Criteri per la concessione di premi per l’assunzione e l’occupazione di persone con disabilità

Articolo 1
Ambito di applicazione e finalità

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di premi a datrici e datori di lavoro privati per l’assunzione e la stabilizzazione del posto di lavoro di persone con disabilità, in attuazione dell’articolo 15, comma 1, lettera a), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, “Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità”, e successive modifiche, al fine di favorire l’inserimento lavorativo di queste persone.

2. I premi sono concessi in applicazione dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU UE L 187/1 del 26.06.2014).

Articolo 2
Beneficiari

1. Possono presentare domanda per la concessione di un premio di assunzione e di un premio di stabilità le datrici e i datori di lavoro privati che assumono o occupano persone con disabilità con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato – ad esclusione del contratto di lavoro intermittente.

2. Le datrici e i datori di lavoro devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle casse edili.

Articolo 3
Interventi incentivabili

1. Gli interventi incentivabili sono l’assunzione e la stabilizzazione del rapporto di lavoro di persone con disabilità.

2. Sono previsti due tipi di premi:

a) Il premio di assunzione, che può essere richiesto per l’assunzione di persone con un’invalidità civile almeno del 46% o con un’invalidità al lavoro almeno del 34%, certificate prima della data di assunzione. Viene concesso per contratti di lavoro della durata minima di 180 giorni.

Il premio di assunzione non è concesso se

a1. la persona con disabilità ha già avuto in passato un rapporto di lavoro con lo stesso datore/la stessa datrice di lavoro;

a2. la persona con disabilità viene assunta da un nuovo datore/una nuova datrice di lavoro mediante una cessione di contratto;

a3. alla persona viene riconosciuta l’invalidità durante il rapporto di lavoro;

a4. la domanda non viene presentata entro il primo termine utile per la presentazione delle domande.

b) Il premio di stabilità, che può essere richiesto per l’occupazione di una persona con un’invalidità civile almeno del 46% o con un’invalidità al lavoro almeno del 34%. Viene concesso per contratti di lavoro della durata minima di 180 giorni.

Il premio di stabilità può essere richiesto anche

b1. in caso di cessione di contratto;

b2. in caso di certificazione dell’invalidità durante il rapporto di lavoro.

Il premio di stabilità non è concesso se

b3. la datrice/il datore di lavoro non ha richiesto incentivi per la persona disabile interessata per più di tre anni dalla data di assunzione, a meno che i requisiti di accesso non siano cambiati.

3. I premi di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con altri incentivi erogati per lo stesso scopo.

4. Al momento della presentazione della domanda, la persona per la quale viene richiesto il premio deve essere residente e lavorare in provincia di Bolzano.

5. Nel caso in cui la persona disabile assunta percepisca una pensione di vecchiaia, non viene concesso alcun premio.

Articolo 4
Lavoro stagionale

1. La datrice/Il datore di lavoro che occupa una lavoratrice/un lavoratore stagionale può richiedere il premio di assunzione e il premio di stabilità, se la somma dei periodi di lavoro dei singoli contratti di lavoro stagionale della persona interessata è pari o superiore a 180 giorni dalla data di prima assunzione. I 180 giorni devono essere maturati entro due anni dalla data di prima assunzione.

2. La domanda per il premio di assunzione deve essere presentata entro il primo termine utile per la presentazione delle domande.

3. Il premio di stabilità viene riconosciuto se, nell'anno solare precedente a quello della domanda, la somma dei singoli periodi di lavoro stagionale della persona interessata è stato pari o superiore a 180 giorni.

Articolo 5
Orario di lavoro

1. Il contratto di lavoro deve prevedere un orario di lavoro a tempo pieno oppure un orario di lavoro a tempo parziale di almeno 15 ore settimanali.

2. Il contratto di lavoro delle cooperative sociali che svolgono attività di inserimento lavorativo ai sensi della legge n. 381 del 8 novembre 1991, art. 1 comma 1, lettera b, deve prevedere un orario di lavoro a tempo pieno oppure un orario di lavoro a tempo parziale di almeno 12 ore settimanali.

Articolo 6
Entità e durata del premio

1. L'importo del premio di assunzione è riportato nella tabella sottostante.

2. L'importo e la durata del premio di stabilità sono calcolati in base alla percentuale di invalidità, al numero di giorni lavorativi e alla situazione della datrice/del datore di lavoro in relazione alla quota d’obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

3. Il premio di stabilità è calcolato in base all’effettiva durata del rapporto di lavoro nell'anno solare precedente alla domanda.

4. Se un contratto di lavoro non stagionale viene cessato per qualsiasi motivo e la persona con disabilità ritorna presso lo stesso datore di lavoro nello stesso anno solare, per il calcolo del premio di stabilità si tiene conto solo della durata del nuovo contratto di lavoro.

5. Se in un anno non viene presentata alcuna domanda per un premio di stabilità, tale anno non viene calcolato ai fini della durata del premio di cui alla tabella sottostante.

 

Arbeitgeber

Datore di lavoro

Anstellungsprämie

Premio di

assunzione

Stabilitäts-

prämie

Premio di

stabilità

Berechnung der

Stabilitätsprämie

Calcolo del premio

di stabilità

Prämiendauer in

Jahren (PD)

Durata premio

in anni (DP)

Pflichtquote unerfüllt

Quota d’obbligo

scoperta

 

€ 2.000

 

€ 4.000

 

 

P = SP ● Inv% ● d/365

 

8

Pflichtquote erfüllt

Nessuna quota

d’obbligo scoperta

 

€ 4.000

 

€ 9.000

 

25

P = zustehende Prämie

SP = Stabilitätsprämie

Inv% = Invalidität in Prozent

d = Dauer der Arbeitsperiode im Kalenderjahr vor der

Antragstellung, in Tagen

PD = Anzahl der Jahre, für die eine Stabilitätsprämie angesucht werden kann

P = premio spettante

SP = premio di stabilità

Inv% = percentuale di invalidità

d = durata del periodo di lavoro nell’anno solare precedente a quello della domanda, in giorni

DP = numero di anni per i quali è possibile richiedere un

premio di stabilità

Articolo 7
Definizione di “quota d’obbligo”

1. In applicazione dei presenti criteri, la quota d’obbligo è il numero di persone disabili che la datrice/il datore di lavoro deve assumere ai sensi della legge 68/1999.

2. Si ha una "quota d’obbligo scoperta" se – alla data della domanda – dall’ultimo prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6, della legge 68/1999 risultano ancora una o più persone con disabilità da assumere.

3. Per le datrici e i datori di lavoro che occupano lavoratrici e lavoratori stagionali si ha una "quota d’obbligo scoperta" se – nell’anno precedente a quello della domanda – da uno dei prospetti informativi di cui all’articolo 9, comma 6, della legge 68/1999 risultano ancora una o più persone con disabilità da assumere.

Articolo 8
Presentazione delle domande

1. Le domande possono essere presentate nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 marzo di ogni anno, esclusivamente in forma digitale, attraverso l'apposito portale myCIVIS. Le domande non presentate tramite questo portale non sono considerate.

2. Per ciascuna domanda deve essere pagata l'imposta di bollo secondo le modalità previste.

3. Le domande devono riportare i seguenti dati:

a) dati anagrafici e dati di contatto della datrice/del datore di lavoro;

b) dati anagrafici della persona disabile;

c) dati relativi al contratto di lavoro;

d) percentuale di invalidità;

e) indicazione della quota d’obbligo.

4. I dati già in possesso della pubblica amministrazione, sono messe a disposizione nel corso della domanda tramite web-services oppure altre forme di trasmissione digitali idonee.

Articolo 9
Concessione e liquidazione

1. L’Ufficio provinciale Integrazione lavorativa liquida il premio, dopo aver verificato i dati indicati nella domanda e raffrontato, tra l’altro, i dati dichiarati relativi al contratto di lavoro con quelli delle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi da 1180 a 1185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro".

2. In caso di dubbi, l'Ufficio provinciale Integrazione lavorativa può richiedere ulteriori informazioni al soggetto richiedente.

Articolo 10
Controlli a campione

1. Per verificare la regolarità delle domande e della conseguente concessione dei premi, l'Ufficio provinciale Integrazione lavorativa esegue controlli a campione su almeno il sei per cento delle domande accolte.

2. L’individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio dall’elenco dei premi liquidati nell’anno di riferimento.

3. Vengono inoltre controllati tutti i casi che l’Ufficio provinciale Integrazione lavorativa ritiene opportuno verificare.

4. I controlli sono finalizzati ad accertare se i beneficiari abbiano presentato dichiarazioni false o attestanti cose non vere, ovvero se abbiano omesso di fornire informazioni dovute.

5. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, comporta la revoca totale del premio e la sua restituzione, maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

Articolo 10/bis
Protezione dei dati personali

1. I dati di cui all’articolo 8, comma 3, sono necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento UE 2016/679 in attuazione di quanto previsto all’articolo 1. Le categorie particolari di dati personali sono trattate per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui all’articolo 2-sexies, commi l), m), aa) del decreto legislativo 30 giugno 2003. N. 196, e successive modifiche.

2. I dati di cui al comma 1 possono essere comunicati per adempiere agli obblighi connessi all’acquisizione ed accertamento d’ufficio ai sensi dell’articolo 5, commi 4 e 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

3. I dati della domanda vengono scartati dopo 10 anni dalla conclusione del procedimento. I dati sono conservati presso i server di SIAG - Informatica Alto Adige S.p.A, sia locali che cloud.

4. Le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica mettono in atto soluzioni tecniche idonee a tutela dell’integrità, riservatezza, disponibilità e accessibilità del dato, nonché la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture, nel rispetto delle regole tecniche previste in materia di amministrazione digitale e di protezione dei dati personali.

Articolo 11
Clausola di salvaguardia

1. La concessione dei premi avviene fino alla concorrenza delle risorse stanziate negli appositi capitoli di bilancio. Se i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, i premi saranno ridotti in proporzione.

Articolo 12
Disposizioni finali e transitorie

1. Per la determinazione della durata massima del premio di stabilità si computano gli anni che sono già stati considerati ai fini della concessione dei contributi per l’assunzione di persone disabili ai sensi della delibera n. 1077 del 16 ottobre 2018, e successive modifiche.

Articolo 13
Efficacia

1. I presenti criteri si applicano a partire dalla data di attivazione dell’apposita piattaforma digitale.

2. La data sarà comunicata almeno un mese prima dell’attivazione della piattaforma digitale tramite una circolare del Direttore della Ripartizione provinciale Servizio mercato del lavoro e pubblicata sulla homepage del Servizio mercato del lavoro.

3. Fino a tale data si applicano i criteri di cui alla delibera n. 1077 del 16 ottobre 2018, e successive modifiche.

 

 

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ActionAction Delibera 5 dicembre 2023, n. 1090
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