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e) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 201)
Disposizioni in materia di inquinamento acustico

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1)
Pubblicata nel B.U. 18 dicembre 2012, n. 51.

Art. 2 (Definizioni)

(1)  Ai fini della presente legge si intende per:

  1. “inquinamento acustico”: l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno, o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
  2. “ambiente abitativo”: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati alle attività produttive, ai quali la presente legge si applica limitatamente all’immissione di rumore proveniente da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività stesse;
  3. “rumore ambientale”: suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attività umane, compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto al traffico veicolare, ferroviario, aereo o proveniente da siti di attività produttive;
  4. “sorgenti sonore fisse”: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni, uniti agli immobili anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, gli impianti di risalita, industriali, artigianali, le aziende commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite alla movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
  5. “sorgenti sonore mobili”: tutte le sorgenti sonore non comprese alla lettera d);
  6. “ricettore”: l’ambiente destinato alla permanenza non saltuaria di persone ed utilizzato per le diverse attività umane, esposto all’inquinamento acustico causato da sorgenti sonore;
  7. “clima acustico”: la condizione sonora esistente in una determinata porzione di territorio, derivante dall’insieme delle sorgenti sonore naturali ed artificiali;
  8. “impatto acustico”: la variazione del clima acustico ovvero l’effetto prodotto o indotto in una determinata porzione di territorio, dovuto all’inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
  9. “tempo di valutazione (TV)”: il tempo che determina il livello di valutazione di una sorgente sonora;
  10. "livello di valutazione (LV)”: il livello continuo equivalente ponderato “A” prodotto da una sorgente sonora durante il tempo di valutazione, da confrontare con i valori limite e da misurarsi al ricettore;
  11. “valore limite di immissione”: il valore massimo di rumore consentito nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato al ricettore;
  12. “valore limite differenziale (VD)”: il valore massimo consentito risultante dalla differenza tra il livello di valutazione ed il livello sonoro rilevato nell’ambiente abitativo in assenza di disturbo;
  13. “rumore residuo”: il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante;
  14. “valore limite di pianificazione (Lip)”: il valore limite di rumore, inferiore di 5 dB(A) al valore limite di immissione definito nella tabella 3 dell’allegato A per la zona acustica ove è ubicato il ricettore più esposto; tale valore deve essere garantito in fase di pianificazione di un nuovo impianto o in caso di modifica sostanziale di un impianto esistente;
  15. “valore di attenzione”: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente; tale valore è pari al valore limite di immissione definito nella tabella 3 dell’allegato A, aumentato di 10 dB(A) nel periodo diurno e di 5 dB(A) nel periodo notturno;
  16. “valore di qualità”: il valore di rumore da conseguire gradualmente con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, al fine di realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge; tale valore è inferiore di 3 dB(A) al valore limite di immissione definito nella tabella 3 dell’allegato A;
  17. “piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.)”: la suddivisione, corredata da una relazione tecnica descrittiva, del territorio in zone acustiche omogenee, nelle quali siano applicabili i valori limite per il rumore ambientale in relazione all’uso del territorio stesso;
  18. “unità abitativa”: il locale o l’insieme di locali adibiti alla permanenza di persone;
  19. "manifestazione temporanea”: manifestazione di durata limitata nel tempo, stagionale, provvisoria o ad ubicazione variabile o mobile;
  20. “piano di azione”: il piano destinato a gestire i problemi di inquinamento acustico e i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;
  21. “mappatura acustica”: la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in funzione di un descrittore acustico, che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona;
  22. "mappa acustica strategica”: la mappa redatta dai comuni competenti, finalizzata alla determinazione globale dell’esposizione al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore, ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona;
  23. “impianto IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)”: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui all'allegato F della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, recante “Valutazione ambientale per piani e progetti” e qualsiasi altra attività accessoria, tecnicamente connessa con le suddette attività, che possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento.
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ActionActionc) Legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15 —
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 39
ActionActione) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)   
ActionActionArt. 2 (Definizioni)
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ActionActionArt. 4 (Norme tecniche di misura e di strumentazione)
ActionActionArt. 5 (Piano comunale di classificazione acustica)  
ActionActionArt. 6 (Classificazione acustica e pianificazione urbanistica e territoriale)
ActionActionArt. 7 (Classificazione acustica delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali)  
ActionActionArt. 8 (Clima acustico ed impatto acustico)
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