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a) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2021, n. 11)
Regolamento di esecuzione in materia di locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento

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1)
Pubblicato nel supplemento 3 al B.U. 28 gennaio 2021, n. 4.

Art. 44 (Ulteriori disposizioni)

(1) L’installatore del sipario deve collegare gli organi per la manovra normale, quali il quadro di manovra e la leva di azionamento, il congegno di controllo, gli interruttori e le funi di manovra, in modo che chi aziona il sipario debba tenere la leva per tutto il tempo necessario al sipario per completare la sua corsa; ciò significa che l’impianto deve essere provvisto di un cosiddetto ritorno automatico a zero.

(2) Sia le funi che sospendono il sipario o i contrappesi, sia le funi motrici devono avere un coefficiente di sicurezza di sei volte per sforzi di trazione e flessione combinate; tutte le carrucole che servono per il rinvio di dette funi così come il tamburo della macchina su cui si avvolgono e si svolgono devono rispondere pienamente alle disposizioni vigenti per le funi destinate ai mezzi di sollevamento.

(3) Per una maggiore sicurezza dell’impianto le funi devono essere almeno due; ciascun contrappeso del sipario deve quindi essere sospeso con due funi e le funi che provocano il movimento, o funi di trazione, devono essere almeno due.

(4) L’impianto deve essere costruito in modo che in nessun caso le funi risultino sovraccariche; a tal fine va installato un interruttore di massima, a meno che tale risultato non venga assicurato con altri mezzi o che il sistema adottato escluda il sovraccarico della fune.

(5) L’impianto deve essere munito di un dispositivo di sicurezza che blocchi il movimento in presenza di un qualsiasi ostacolo, cosicché il sipario si fermi automaticamente anche qualora la persona che lo manovra non si accorga dell’impedimento. Tale dispositivo di sicurezza deve funzionare anche in presenza di fumo.

(6) La discesa del sipario di sicurezza deve verificarsi per effetto di forza motrice o per effetto di gravità.

(7) Se la discesa del sipario di sicurezza avviene per effetto di forza motrice, il comando deve essere collocato in vicinanza del boccascena, in un luogo dal quale il manovratore può vedere se il sipario scendendo incontra ostacoli.

(8) La discesa del sipario di sicurezza per effetto di gravità deve potersi azionare a strappo dalla stessa posizione di cui al comma 7.

(9) Il sipario manovrato con forza motrice deve essere provvisto di fine corsa.

(10) Ogni sipario deve essere munito di un freno automatico che si azioni in assenza di alimentazione del motore e che non entri in funzione nella manovra per gravità; per quest’ultimo caso il sipario deve essere munito di un sistema di bilanciamento del peso e di un limitatore di velocità.

(11) Il sipario deve essere robusto e costruito in modo da evitare oscillazioni; in posizione abbassata deve essere garantita, lungo tutto il perimetro, la chiusura ermetica e resistente al fuoco.

(12) Devono essere installati due quadri di manovra per il sipario di sicurezza e i servizi ausiliari al suo funzionamento: uno situato sul palcoscenico in prossimità del posto del personale di servizio in proscenio, l’altro fuori dalla scena in posizione di facile accesso dall’esterno. Detti quadri devono comprendere:

  1. il comando ordinario del sipario;
  2. il comando della chiusura per gravità;
  3. il comando della lama d’acqua a protezione del sipario;
  4. il comando di apertura dei lucernari per l’evacuazione del fumo.
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