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e) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 201)
Disposizioni in materia di inquinamento acustico

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1)
Pubblicata nel B.U. 18 dicembre 2012, n. 51.

Art. 6 (Classificazione acustica e pianificazione urbanistica e territoriale)

(1)  Nel piano urbanistico comunale (P.U.C.) sono consentiti l’individuazione, la modifica o l’ampliamento di zone, purché i valori limite non si discostino in misura superiore a 5 dB(A) da quelli delle zone confinanti, anche se appartenenti a comuni vicini.

(2)  Una deroga alle disposizioni di cui al comma 1 può essere concessa solo in caso di previsione di opportune misure di contenimento del rumore che consentano di rispettare i valori limite; i relativi oneri sono imputati ai costi di urbanizzazione primaria. La deroga e le misure di contenimento devono risultare da una valutazione d’impatto acustico, redatta da un tecnico/una tecnica competente in acustica; la valutazione d’impatto acustico fa parte integrante della richiesta di variazione urbanistica. 4)

(3)  Nella richiesta di variazione del P.U.C. il comune deve indicare la classe acustica della zona oggetto di variazione.

(4)  All’interno delle zone di verde agricolo, bosco, prato e pascolo alberato, zone di verde alpino, ghiacciaio e zone rocciose sono consentiti l’individuazione, la modifica o l’ampliamento di zone, anche se i valori limite si discostano in misura superiore ai 5 dB(A) dalla classe acustica II, salvo quanto stabilito al comma 5.

(5)  Se nelle zone di cui al comma 4 sono previsti la realizzazione di nuove zone, modifiche od ampliamenti di quelle già esistenti, appartenenti alle classi acustiche IV e V, ad una distanza inferiore a 50 metri dalle unità abitative preesistenti, si applica la procedura di cui al comma 2.

(6)  Se nelle zone di classe acustica II è prevista la realizzazione di unità abitative nelle vicinanze di impianti o zone già esistenti, appartenenti alle classi acustiche IV e V, i titolari della concessione edilizia o di altro titolo sono tenuti ad adottare idonee misure di contenimento del rumore al fine di garantire il rispetto del valore limite della classe acustica II.

(7)  Nei casi di cui ai commi 2 e 5 le norme di attuazione del P.U.C. sono integrate con le prescrizioni relative alle misure atte a prevenire o contenere l’inquinamento acustico.

4)
L'art. 6, comma 2, è stato così modificato dall'art. 22, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
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