(1) I comuni esercitano l’attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico, avvalendosi del supporto dell’Agenzia.
(2) L’Agenzia esercita l’attività di vigilanza e controllo in materia di tutela dall’inquinamento acustico derivante da traffico stradale sovracomunale, ferroviario, aeroportuale e dagli impianti di cui all’allegato B.
(3) Il personale incaricato è autorizzato ad effettuare le ispezioni ed i controlli necessari.
(4) Contro i provvedimenti dell’Agenzia è ammesso ricorso in unica istanza, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data della comunicazione degli stessi, al Comitato ambientale.