(1) I valori limite di immissione per le varie classi acustiche sono definiti nella tabella 3 dell’allegato A.
(2) I valori limite di cui al comma 1 non si applicano alla rumorosità prodotta da:
(3) 5)
(4) Per impianti di trasporto in servizio pubblico il sindaco/la sindaca, su richiesta motivata, può concedere deroghe temporanee al rispetto dei valori limite di cui al comma 1, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Nel caso di impianti di trasporto in servizio pubblico che interessano il territorio di due o più comuni, la competenza spetta alla Giunta provinciale.