(1) Lo svolgimento di manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l’impiego di impianti rumorosi o che comunque determinino un impatto acustico significativo sull’ambiente circostante, deve essere preventivamente autorizzato dal sindaco/dalla sindaca del comune territorialmente competente.
(2) Nell’autorizzazione vanno indicate tutte le prescrizioni relative ad orari, numero massimo di giorni all’anno concessi per le manifestazioni, nonché tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo presso i ricettori più prossimi.
(3) Il sindaco/la sindaca può esentare dall’obbligo di autorizzazione determinate attività, in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse.