1. Possono essere concessi i seguenti vantaggi economici:
a) contributi:
1) contributi ordinari per attività, di seguito denominati contributi ordinari,
2) contributi straordinari,
3) contributi per investimenti,
4) contributi integrativi;
b) sussidi;
c) assegnazioni.
2. Possono essere concessi vantaggi economici fino alla misura massima dell’80% della spesa preventivata e ammessa a finanziamento. In ogni caso non saranno concessi vantaggi economici di importo superiore a 1 milione di euro.
3. Per le assegnazioni l’importo da concedere è inoltre calcolato tenendo conto del vantaggio economico pregresso.
4. I sussidi non possono in ogni caso superare l’importo massimo di cui all’articolo 10.
5. La quantificazione dei vantaggi economici può essere determinata sia in soli termini economici sia anche, previa domanda ai sensi dell’articolo 22, attraverso l’erogazione di servizi, quali ad esempio la messa a disposizione gratuita degli spazi del centro culturale Trevi e delle sue attrezzature tecniche.