1. Le spese di rappresentanza e di ospitalità sono ammesse a finanziamento esclusivamente se improntate al criterio della parsimonia. Possono essere assunte spese di rappresentanza per i seguenti motivi:
a) offrire ospitalità in occasione di cerimonie, conferenze, riunioni e incontri, per rispondere all’esigenza concreta e obiettiva del soggetto beneficiario di farsi conoscere e di intrattenere pubbliche relazioni con personalità esterne e/o autorità, quali autorità pubbliche, personalità ed esponenti del mondo culturale e dei mass-media, delle categorie economiche e delle forze sociali;
b) per doni e altre spese di rappresentanza da sostenere per personalità nazionali o internazionali o membri di delegazioni straniere in occasione di visite ufficiali, ricorrenze, onoranze alla memoria, festività e altre manifestazioni.
2. I premi in denaro sono ammessi a finanziamento solo se previsti in bandi per concorsi artistici finanziati dall’Amministrazione provinciale.
3. Per le trasferte di cori, bande e compagnie teatrali della provincia di Bolzano vengono di norma riconosciute le sole spese di viaggio, a condizione che le trasferte stesse rappresentino un’occasione di presentazione della produzione artistica in un circuito locale, nazionale o internazionale di riconosciuto prestigio.