1. Le spese relative ai contributi e ai sussidi concessi devono essere rendicontate dal soggetto beneficiario entro la fine dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso.
2. Nel caso di vantaggi economici relativi ad attività o investimenti che si realizzano in un arco di tempo pluriennale, il soggetto beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo a quello di conclusione delle singole attività previste nel cronoprogramma.
3. Trascorsi i termini di cui al presente articolo senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario (ad es. inerzia, ritardo o irregolarità), il vantaggio economico è revocato.
4. Per gravi e motivate ragioni, su richiesta del beneficiario può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il vantaggio economico è automaticamente revocato.