1. I documenti di spesa presentati o conservati presso il soggetto richiedente devono:
a) essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;
b) essere intestati al soggetto beneficiario del vantaggio economico;
c) essere quietanzati per l’avvenuto pagamento. I pagamenti pari o superiori a 1.000,00 euro possono essere effettuati solo con modalità tracciabili (bonifico, bancomat, carta di credito, assegno circolare), devono essere rilevabili negli estratti conto del soggetto beneficiario e prodotti all’ufficio su eventuale richiesta. Tutte le spese e le entrate relative all’attività oggetto di finanziamento devono risultare dal conto corrente intestato al soggetto beneficiario dei vantaggi economici provinciali;
d) essere riferiti alle spese ammesse per la concessione del vantaggio economico;
e) in caso di contributi ordinari, sussidi e assegnazioni, devono riguardare obbligazioni assunte nell’anno solare di riferimento del vantaggio economico. Per conguagli di utenze oppure ove l’iniziativa interessi anche parte dell’anno successivo ovvero venga svolta in dicembre, sono ammessi documenti di spesa emessi nell’anno successivo a quello di concessione. Resta fermo che le relative obbligazioni devono risultare assunte nell’anno di concessione del vantaggio economico;
f) per gli investimenti strutturali e per i progetti, le obbligazioni possono essere assunte anche dopo l’anno di concessione del vantaggio economico, purché rientrino tra le iniziative programmate e ammesse a contributo.