1. I presenti criteri, emanati in applicazione dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, definiscono le modalità di concessione e di liquidazione di vantaggi economici per la promozione di attività culturali, educative e artistiche per il gruppo linguistico italiano, ai sensi della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9 per le attività culturali.
2. I vantaggi economici sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
3. I presenti criteri tengono altresì conto delle seguenti norme:
a) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore”;
b) decreto ministeriale 5 marzo 2020, recante “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore”;
c) decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.