1. Le domande di concessione e liquidazione dei vantaggi economici, da presentarsi (anche tramite PEC) entro i termini previsti dai presenti criteri, devono essere compilate sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio provinciale competente e sottoscritte dal/dalla legale rappresentante dell’organizzazione o dalla singola persona richiedente.
2. In caso di spedizione delle domande a mezzo posta, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
3. L’ufficio provinciale competente potrà rendere obbligatorio l’invio tramite PEC o la compilazione online delle domande, in armonia con il Codice dell’amministrazione digitale.
4. L’Amministrazione può convocare il soggetto richiedente per un colloquio, qualora alcuni punti del programma non risultino chiari.
5. L’istruttoria della domanda può prevedere anche incontri con i soggetti interessati e i/le rappresentanti degli enti territoriali coinvolti.
6. Le domande di concessione di vantaggi economici sono valutate secondo i criteri qualitativi di cui agli articoli da 29 a 31.