1. Sono esclusi dai finanziamenti previsti dai presenti criteri i soggetti con evidenti squilibri di carattere economico, patrimoniale e finanziario, che denotino uno stato di difficoltà economico-finanziaria e non offrano prospettive di continuità in caso di diminuzione del sostegno pubblico. Non possono pertanto essere finanziati ai sensi dei presenti criteri coloro che, in relazione a precedenti obbligazioni, hanno dimostrato di non essere in grado di rispettare il vincolo di destinazione del finanziamento.
2. Sono altresì esclusi dai finanziamenti ai sensi dei presenti criteri:
a) i soggetti che versano in una grave condizione di insolvenza, segnalata da pregressi pignoramenti o altre procedure esecutive;
b) i soggetti che si trovano in una situazione di grave squilibrio patrimoniale, segnalata da un patrimonio netto negativo risultante dall’ultimo stato patrimoniale.