1. La sostenibilità dei progetti culturali viene valutata secondo le seguenti priorità di politica culturale:
a) promuovere la storia, la cultura e le tradizioni del gruppo linguistico italiano in Alto Adige;
b) promuovere la conoscenza, l'analisi e la diffusione degli aspetti più significativi del patrimonio culturale italiano;
c) favorire la partecipazione a iniziative locali di artiste, artisti e personalità del mondo della cultura di chiara fama nazionale o internazionale o la cui attività contribuisca a una migliore conoscenza del patrimonio culturale locale;
d) coprire spazi di intervento nei quali si sono registrate particolari carenze o che si svolgono in località periferiche della provincia, dove si registrano particolari esigenze della comunità italiana;
e) promuovere quelle attività di interesse provinciale che tengono conto dei bisogni espressi dalla collettività o risultanti da specifiche indagini socio-demoscopiche e che sono organizzate in modo corrispondente. Organizzatrici e organizzatori devono evitare, nei limiti del possibile, sovrapposizioni con altre manifestazioni culturali analoghe e devono evidenziare gli obiettivi da raggiungere, il pubblico che si intende coinvolgere, la qualifica di eventuali relatrici/relatori o artiste/artisti e il periodo di svolgimento;
f) favorire le attività culturali innovative che permettono la partecipazione attiva e diretta della cittadinanza;
g) promuovere programmi che comprendono proposte culturali sviluppate in provincia di Bolzano e suscettibili di circuitazione;
h) sviluppare la creatività, con particolare attenzione alle giovani generazioni;
i) sostenere attività di carattere educativo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9.
2. Saranno inoltre valutati positivamente:
a) il cofinanziamento dell’iniziativa da parte di altri enti pubblici, fondazioni, aziende o privati;
b) la ricerca di nuovo pubblico attraverso azioni mirate o strategie di medio-lungo periodo;
c) l’incentivazione dell’occupazione giovanile e/o qualificata;
d) la collaborazione con istituzioni culturali qualificate o con altri enti e associazioni del territorio, nonché le sinergie fra reti di associazioni di Bolzano e periferia;
e) la capacità di esportazione delle proposte culturali e la loro circuitazione fra più località della provincia;
f) il curriculum dei membri del direttivo o delle persone indicate come responsabili dei progetti artistici o culturali proposti;
g) l’acquisizione del marchio provinciale "Green Event";
h) l’adozione di misure a favore della parità di genere.
3. Particolare rilevanza è attribuita alle attività proposte in cogestione da più organizzazioni, nell’ambito di un progetto culturale comune. Sono invece valutate con riserva le richieste di finanziamento da parte di organizzazioni nate per scissione da altre organizzazioni, almeno per il primo periodo della loro attività.
4. Le organizzazioni che da oltre venti anni approfondiscono determinate tematiche artistiche o culturali e hanno raggiunto una particolare specializzazione dovranno essere consultate dai soggetti richiedenti e preferibilmente coinvolte nella realizzazione di progetti incentrati su tali tematiche.
5. Coloro che organizzano iniziative culturali promuovono la partecipazione delle persone con disabilità mediante l’adozione di misure specifiche e garantiscono il loro accesso ai luoghi in cui tali iniziative si svolgono, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche.
6. Dovrà essere inoltre favorito l’accesso di tutte le fasce della popolazione alle iniziative e strutture di eccellenza in ambito culturale, da un punto di vista sia fisico che cognitivo, per esempio adottando parole e frasi semplici in Lingua Facile.