1. Non sono ammissibili a finanziamento le spese per:
a) premi in denaro, salvo quanto previsto all’articolo 27, comma 2;
b) viaggi, gite e altre attività che rivestano prevalente carattere ricreativo;
c) rappresentanza “interna” a favore di soci/socie o dipendenti del soggetto richiedente;
d) compensi a componenti degli organi direttivi di partiti politici o sindacati o a membri di organi elettivi (Parlamento, Consiglio regionale, provinciale o comunale) e a persone ufficialmente candidate agli stessi;
e) manifestazioni di carattere liturgico;
f) eventi con espresse finalità di beneficenza o con prevalente finalità di promozione turistica;
g) manifestazioni sportive;
h) attività corsistiche e cicli di conferenze su tematiche palesemente riconducibili a finalità commerciali o alle finalità di altre normative provinciali di settore;
i) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie;
j) interessi di mora o contravvenzioni;
k) deficit d’esercizio degli anni precedenti;
l) ogni altra spesa non sufficientemente giustificata.