1. I soggetti beneficiari possono utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per le iniziative per le quali gli stessi sono stati richiesti e concessi.
2. Il soggetto beneficiario che riscontri la necessità di destinare il vantaggio economico a scopi diversi da quelli previsti nella domanda iniziale o ad altre spese dovrà presentare all'ufficio provinciale competente apposita e motivata domanda di cambio di destinazione.
3. Per i contributi ordinari, i sussidi e le assegnazioni, l’eventuale domanda di cambio di destinazione deve essere presentata entro l’anno solare di riferimento del vantaggio economico, a pena di decadenza. La domanda va comunque presentate prima che siano effettuate le relative spese.
4. Il cambio di destinazione è approvato secondo le stesse procedure previste per la concessione del vantaggio economico.
5. Le modifiche minori che non comportano variazioni del tetto di spesa sono ammesse anche senza un provvedimento dell'ufficio competente.