1. Ai fini della rendicontazione dei contributi per investimenti si devono presentare:
a) la domanda di liquidazione;
b) un elenco semplice dei documenti di spesa;
c) i documenti di spesa (come fatture, scontrini, note di compenso o parcelle, ecc.), fino alla concorrenza della spesa ammessa, debitamente quietanzati;
d) l’estratto dell’inventario del soggetto beneficiario da cui risulti la presa in consegna dei beni mobili acquistati con il contributo provinciale, con l’indicazione del luogo in cui sono custoditi e del responsabile della loro custodia;
e) l’estratto della delibera o del verbale della seduta nella quale l’assemblea dei soci o il direttivo ha approvato la relazione sugli investimenti e il relativo rendiconto;
f) la dichiarazione del/della legale rappresentante del soggetto beneficiario, attestante:
1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere,
2) gli uffici o enti presso i quali sono state presentate altre istanze di agevolazione economica o si sono ottenuti vantaggi economici per i medesimi investimenti e i relativi importi,
3) lo svolgimento dell'intero o parziale programma di investimenti ammessi a contributo,
4) l’ammontare della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione del programma di investimenti.
2. Gli enti pubblici e le fondazioni a partecipazione pubblica per oltre il 50% del bilancio totale possono presentare, in alternativa a quanto previsto al comma 1, lettera c), l’elenco dei documenti di spesa ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, fino all’ammontare dell’importo totale della spesa ammessa. L’elenco deve contenere tutte le indicazioni di cui all’allegato 1 e può essere redatto sull’apposito modulo predisposto dall’ufficio provinciale competente.
3. Gli enti e le fondazioni di cui al comma 2 devono inoltre presentare una relazione conclusiva della direzione lavori.