1. L’ufficio provinciale competente esamina le domande di vantaggi economici e stabilisce i programmi di attività, degli acquisti e dei lavori nonché le corrispondenti spese da ammettere a finanziamento, tenuto conto delle indicazioni di priorità eventualmente contenute nei programmi presentati, degli obiettivi perseguiti e delle aspettative della collettività, nonché degli indirizzi di politica culturale individuati con il supporto della Consulta culturale. Il competente ufficio provinciale tiene conto dei risultati pregressi e delle disponibilità nel bilancio provinciale.
2. I programmi di spesa per attività e investimenti devono essere riconducibili alle finalità statutarie dell’organizzazione richiedente e tendere al soddisfacimento delle richieste culturali emerse sul territorio.
3. Possono essere ammesse a finanziamento le seguenti spese:
a) spese per il personale:
1) personale dipendente (stipendi e oneri riflessi, TFR maturato nell’anno),
2) lavoratrici e lavoratori autonomi (compensi e oneri riflessi),
3) missioni e rimborsi per il personale dipendente e le collaboratrici e i collaboratori volontari,
4) formazione e aggiornamento del personale dipendente e delle collaboratrici e dei collaboratori volontari (seminari, corsi, aggiornamenti, congressi). Le spese per la formazione e l’aggiornamento del personale possono essere ammesse solo se relative a tematiche connesse con il programma di attività svolto dall’organizzazione. Non sono ammessi a finanziamento corsi ordinari di studio universitari e accademici o di formazione professionale;
b) spese correnti di gestione dell’organizzazione e delle strutture culturali (affitti, energia elettrica, pulizia, telefono, materiali d’ufficio, consulenze contabili e fiscali, imposte ammesse ai sensi delle vigenti disposizioni, assicurazioni, manutenzione ordinaria e altre spese funzionali allo svolgimento delle attività);
c) spese per lo svolgimento del programma d’attività;
d) spese per investimenti:
1) acquisto di attrezzature funzionali allo svolgimento dell’attività culturale,
2) acquisto, costruzione e ristrutturazione di locali destinati allo svolgimento di attività culturali o artistiche,
3) spese relative all’acquisto di strumenti musicali e di divise per le associazioni che storicamente promuovano la divulgazione dell’attività musicale e coreutica.
4. Gli stipendi e i rimborsi per il personale impiegato dal soggetto richiedente non possono essere superiori a quelli previsti per il personale dell’Amministrazione provinciale.
5. I compensi e i rimborsi per vitto, alloggio e viaggio a relatrici e relatori sono ammessi fino all’ammontare massimo vigente per l'Amministrazione provinciale, salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 10, della legge provinciale n. 9/2015, per personalità di chiara fama.