(1) L’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56, è così sostituito:
“Art. 6 (Risarcimento in denaro)
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 7, il risarcimento in denaro ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale è determinato come segue:
2. Se gli interventi abusivi vengono realizzati nell'ambito di parchi naturali, biotopi, monumenti naturali o zone estese di tutela paesaggistica, la misura del risarcimento, determinata ai sensi del comma 1, è aumentata del 50 per cento.”
(1)I commi 1 e 2 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“1. La Commissione per il fondo del paesaggio previsto dall'articolo 18/bis della legge provinciale è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:
2. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione nella provincia, fatta salva la possibilità di accesso per gli appartenenti al gruppo linguistico ladino. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. Funge da sostituto/sostituta della presidenza il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio amministrativo del Paesaggio e sviluppo del territorio.”
(1) Nel testo italiano del comma 3 dell’articolo 8 e del punto 1 dell’allegato A del decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56, e successive modifiche, le denominazioni “Ripartizione provinciale Natura e Paesaggio” e “Ripartizione Natura e Paesaggio” sono sostituite dalla denominazione “Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio”.
(2) Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 8 e del punto 1 dell’allegato A del decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56, e successive modifiche, la denominazione “Landesabteilung Natur und Landschaft” è sostituita dalla denominazione “Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung”.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.