Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1990, N. 25.
(1) Nel bilancio di previsione è iscritto, tra le spese, un fondo di riserva per provvedere alle nuove o maggiori spese che si rendono necessarie nel corso dell'esercizio.
A carico di detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve essere utilizzato esclusivamente per integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.