1. Le domande di agevolazione vengono esaminate secondo l’ordine cronologico in cui pervengono alle strutture competenti.
2. L' evasione può essere anche determinata dallo stato di avanzamento della procedura di acquisto. Le domande di contributo per l'acquisto di terreni in zone a struttura debole possono essere evase con priorità.
3. Per le domande di contributo relative ai presenti criteri, la struttura competente conferma per iscritto che, sulla base delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti, l’investimento o l’iniziativa soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dagli stessi criteri, riservandosi il diritto di una successiva verifica particolareggiata. Dalla data del ricevimento della suddetta comunicazione decorre il termine massimo di cinque anni entro il quale deve essere documentato, ai sensi del successivo articolo, l’acquisto dell’area produttiva. Il predetto termine può essere prorogato a seguito di una richiesta motivata.
4. Gli importi degli investimenti ammessi vengono arrotondati ai 100,00 Euro inferiori.
5. La determinazione delle aree per il cui acquisto viene concesso il contributo avviene sulla base dell’acquisto definitivo nonchè, laddove previsto, dei provvedimenti di insediamento e di imputazione dei costi per le aree pubbliche disposti dall’ente competente per la zona produttiva. L’indicazione delle aree per le quali si chiede il contributo nella domanda di agevolazione è apposta solo a fini indicativi.