(1) Al comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, il secondo periodo è così sostituito:
“Tale importo viene utilizzato dalla Ripartizione provinciale Foreste per l’esecuzione di un corrispondente progetto per lavori in economia.“
(2) All’articolo 31 comma 1 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono inseriti i seguenti commi 1bis, 1ter e 1quater:
“1/bis La progettazione dei lavori in economia avviene ad opera degli ispettorati forestali territorialmente competenti oppure degli uffici centrali della Ripartizione provinciale Foreste.
1/ter Il rispettivo direttore d’ufficio funge da datore di lavoro anche ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro. Dispone dei corrispondenti mezzi e dell’impiego del personale per l’esecuzione dei lavori. Assume l’incarico di direttore dei lavori o delega tale funzione a un collaboratore della Ripartizione provinciale Foreste inquadrato in un profilo professionale che preveda tale compito.
1/quater Il direttore dei lavori, come responsabile unico del procedimento, provvede alla tenuta della contabilità di cantiere, all’affidamento degli incarichi necessari per l’esecuzione dei lavori, all’attestazione della regolare esecuzione delle forniture e dei servizi nonché all’inoltro delle fatture e delle distinte delle ore di lavoro prestate.”
(3) L’articolo 34 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è abrogato.