(1) Al servizio di aggiornamento vengono attribuite le competenze contenute nella legge istitutiva all'articolo 2, comma 2, lettera e) e cioè programmare, organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente nonché fornire consulenza e assistenza didattico-scientifica alle scuole, agli enti ed associazioni organizzatori di corsi, su loro richiesta.
(2) Il servizio programma, organizza e attua iniziative di aggiornamento a carattere formativo generale e specificamente professionale per il personale direttivo e docente.
(3) Il servizio predispone ed attua progetti per la formazione dei formatori.
(4) Il servizio offre consulenza alle scuole che lo richiedono, indicando relatori e servizi per l'attuazione di programmi di aggiornamento.
(5) Il servizio predispone la valutazione delle proposte aggiornative elaborate dai collegi docenti e dagli altri soggetti che hanno facoltà di iniziativa in merito.
(6) Il servizio predispone il piano provinciale per l'aggiornamento.
(7) Il servizio esamina, ai sensi del comma 7 dell'articolo 14 della legge istitutiva, e valuta - per il tramite e nel rispetto delle attribuzioni del personale ispettivo e direttivo delle scuole, - l'attuazione ed i risultati delle iniziative di aggiornamento.
(8) Il servizio si occupa con la collaborazione dei servizi per la sperimentazione e per la ricerca, documentazione e informazione pedagogica dell'utilizzazione e della creazione di sussidi audiovisivi ed elettronici per la formazione e l'aggiornamento anche a distanza degli insegnanti.