Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1990, N. 25.
(1) L'Istituto Pedagogico ha una sola sezione che si occupa delle scuole di ogni ordine e grado.
(2) In essa sono istituiti i seguenti servizi:
(3) È istituita una commissione per l'insegnamento della seconda lingua.
(4) Ciascun servizio e la Commissione per l'insegnamento della seconda lingua possono chiedere la collaborazione degli altri servizi per l'attuazione dei programmi assegnati.