I contributi vengono concessi nella misura massima fino al 30% sui costi ammissibili.
Ai sensi della Disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (2008/C 82/01) l’intensità dei contributi, calcolata in base all’articolo 6 dei presenti criteri, non può superare le percentuali di seguito indicate:
- per impianti di teleriscaldamento che utilizzano fonti rinnovabili:
- grandi imprese 60%
- medie imprese 70%
- piccole imprese 80%
- per impianti di teleriscaldamento che utilizzano calore residuo derivante da processi produttivi o dalla produzione di corrente elettrica:
- grandi imprese 50%
- medie imprese 60%
- piccole imprese 70%.
Qualora l’intensità sopra indicata venisse superata, la misura del contributo dovrà essere ridotta nella corrispondente misura.
Inoltre nel caso di grandi imprese i contributi per la costruzione di impianti di teleriscaldamento possono essere concessi nella misura massima solo se i richiedenti in base ad analisi economiche dimostrino che il livello di redditività dell’intervento in assenza del contributo sarebbe negativo nell’arco di tempo entro il quale l’investimento si deprezza.
Contributi a singole imprese per un singolo progetto di investimento superiori a 7,5 milioni di Euro sono da notificare prima della concessione alla Commissione Europea ai sensi del punto 160, lettera b), punto i), della Disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente.
Si considerano come singolo progetto gli investimenti economicamente indivisibili ed effettuati nell’arco di un periodo di tre anni a prescindere dalla proprietà.
L’approvazione dei contributi avviene con decreto dell’Assessore per l’energia. Le domande per la costruzione e l’ampliamento di impianti di teleriscaldamento vengono considerate di particolare rilevanza pubblica e possono essere trattate in via prioritaria.
L’amministrazione si riserva la facoltà di concedere contributi inerenti alla medesima opera in lotti finanziari suddivisi in più esercizi finanziari se i costi ammissibili complessivi superano i 3.000.000 Euro.
La ripartizione dei lotti finanziari viene eseguita secondo la disponibilità dei fondi assegnati come di seguito elencato:
- per costi ammissibili da 3.000.000 Euro a 10.000.000 Euro in due rate di pari misura
- per costi ammissibili da 10.000.000 Euro a 15.000.000 Euro in tre rate di pari misura
- per costi ammissibili che superano i 15.000.000 Euro in quattro o cinque rate di pari misura.
L’importo dell’ultima rata può ridursi in base ai costi effettivamente sostenuti.
Per ogni lotto di finanziamento deve essere inoltrata apposita domanda che deve fare riferimento alla domanda di contributo originaria.
Costi ammissibili per la costruzione e per l’ampliamento di impianti di teleriscaldamento:
- generatori di calore alimentati con energie rinnovabili
- generatori di calore per la copertura del carico massimo e delle riserve per far fronte alle avarie
- caricamento del combustibile
- impianto gas combusti incluso depuratore
- impianto per lo sfruttamento del calore residuo
- impianto termoidraulico
- impianto elettrico inclusa alimentazione di riserva
- impianto di regolazione
- rete di teleriscaldamento e di dati con lavori di scavo e di ripristino
- sottostazioni di teleriscaldamento con allacciamento primario
- realizzazione del manufatto: centrale termica, deposito per lo stoccaggio del combustile, edificio amministrativo (arredi esclusi), vani per l’alloggia-mento dei componenti dell’impianto, garage, officina, magazzini
- prestazioni di lavoro per la realizzazione di quanto descritto sopra
- spese tecniche fino a un massimo dell’ 8% delle spese ammissibili: progettazione, direzione lavori, perizie tecniche, studi di fattibilità tecnico-economica, coordinamento della sicurezza, progetto antincendio e collaudo.
I contributi possono essere concessi solamente per materiali ed impianti nuovi di fabbrica.
Non vengono concessi contributi per la sostituzione di parti di impianto già sovvenzionate.
Per la sostituzione di generatori di calore e relativi parti di impianto può essere sovvenzionata solo la parte relativa ad una eventuale aumento di potenza. Il calcolo di suddetta parte viene effettuato applicando la seguente formula:
(aumento della potenza nominale /
potenza nominale nuova) x costi complessivi
I materiali e gli impianti oggetto di contributo non possono essere rimossi dalla loro ubicazione prima del raggiungimento di 15 anni, altrimenti il contributo sarà revocato parzialmente in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza del periodo succitato. Sul relativo importo sono dovuti gli interessi legali.