Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1990, N. 25.
(1) Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo, dalla quale risultino anche i capitoli di imputazione della spesa.
(2) Alla deliberazione debbono essere allegate le offerte di almeno tre ditte interpellate.
(3) Tale obbligo non sussiste nel caso di forniture di beni o servizi prodotti esclusivamente da una ditta o se per dimostrate necessità o per esigenze particolari non possono essere interpellate altre ditte.