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In vigore al: 08/03/2016

Delibera 26 gennaio 2016, n. 62
Definizione delle particolari metodologie didattiche per la scuola in lingua tedesca e delle località ladine

Allegato A

Particolari metodologie didattiche

Art. 1
Definizione e richieste

1. Per particolari metodologie didattiche di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 12 dicembre 1996, n. 24 e successive modifiche, si intendono concetti e metodi didattici, che si sono sviluppati e consolidati nel sistema di istruzione o che sono previsti dalla legge. Essi mirano al raggiungimento degli obiettivi formativi, corrispondono al profilo formativo della scuola e richiedono specifiche competenze disciplinari, didattiche o linguistiche del personale insegnante.

2. I seguenti principi e metodi didattici costituiscono particolari metodologie didattiche:

a) l’insegnamento nelle classi ad indirizzo didattico differenziato Montessori,

b) l’insegnamento secondo altre nuove forme della pedagogia, che corrispondono agli standard di qualità dall’Intendenza scolastica competente stabiliti,

c) l’insegnamento di discipline non linguistiche secondo la modalità didattica CLIL e

d) l’insegnamento in ospedale.

3. La copertura dei posti per l’insegnamento in scuole ad indirizzo didattico differenziato Montessori e secondo altri approcci della pedagogia di riforma è riservata alle scuole inserite negli appositi elenchi formati dall’Intendente Scolastico competente. Le modalità per l’istituzione di questi elenchi vengono definite da apposito provvedimento dell’Intendente scolastico.

Art. 2
Appositi elenchi per l‘assegnazione dei posti

1. Sono istituiti appositi elenchi per l’insegnamento di ognuna delle metodologie didattiche di cui all‘articolo 1, comma 2, qualora la particolare metodologia didattica sia applicata.

2. Gli elenchi per particolari metodologie didattiche di cui all‘articolo 1, comma 2 sono:

a) l'elenco per l’insegnamento nelle scuole ad indirizzo didattico differenziato Montessori;

b) l'elenco per altre nuove forme della pedagogia;

c) l'elenco per l’insegnamento di discipline non linguistiche secondo la modalità didattica CLIL e

d) l'elenco per l'insegnamento in ospedale.

3. Tali elenchi sono costituiti esclusivamente da insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali e d‘istituto con la relativa precedenza in base alla metodologia didattica corrispondente.

Art. 3
Posti nell’organico, iscrizione negli elenchi e copertura dei posti

Le modalità per l’istituzione dei posti nell’organico, i requisiti per l’inserimento negli appositi elenchi di cui all’articolo 2 comma 2 nonché le modalità per la copertura dei posti per particolari metodologie didattiche di cui all’articolo 1 comma 2 vengono disciplinate tramite distinte deliberazioni della giunta provinciale in questi settori.