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In vigore al: 08/03/2016

Delibera 3 dicembre 2012, n. 1814
Integrazioni e adattamenti alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1593 del 27. settembre 2010 ai sensi della decisione C(2012) 5048 del 25 luglio 2012 della Commissione europea - Approvazione dei criteri per la concessione di contributi ai sensi della Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 per interventi di utilizzo razionale dell’energia, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia (modificata con delibera n. 2007 del 27.12.2013)

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Art. 7
Erogazione dei contributi

I richiedenti devono inoltrare le fatture originali quietanzate previa richiesta scritta da parte dell’Ufficio risparmio energetico, nonché la licenza d’uso nel caso della liquidazione finale.

Ad eccezione delle fatture per spese tecniche non possono essere emesse fatture con data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo; in caso contrario non può essere concesso alcun contributo per le fatture interessate.

Le fatture devono essere intestate ai richiedenti e i costi devono essere descritti in maniera dettagliata.

Qualora i lavori vengano eseguiti dalla ditta esecutrice direttamente presso la propria impresa vale come documentazione di spesa una distinta firmata dal direttore dei lavori dalla quale si evince la prestazione fornita.

Nel caso di leasing vanno inoltrati il contratto di leasing, nonché le copie delle fatture quietanzate delle ditte che hanno eseguito i lavori per l’intervento in oggetto. Il contratto di leasing e le fatture, ad eccezione di quelle per spese tecniche, non possono essere emesse con data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo. In caso contrario non può essere concesso alcun contributo per le fatture interessate.

Per l’accertamento della spesa ammessa a contributo vengono prese in considerazione le fatture delle ditte che hanno eseguito i lavori.

Il contributo può essere erogato anche se sono stati utilizzati marche, tipi o materiali diversi da quelli descritti nella domanda, purché rispettino i presenti criteri.

I contributi vengono erogati nel modo seguente:

- per spese ammesse a contributo inferiori a 500.000 Euro al netto di IVA, in unica soluzione. Presupposto è l’avvenuta verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, mediante collaudo tecnico per la verifica dell’esecuzione a regola d’arte e della funzionalità da parte del collaboratore tecnico dell’Ufficio risparmio energetico.

- per spese ammesse a contributo a partire da 500.000 Euro al netto di IVA al massimo in 3 soluzioni per ogni lotto finanziario

Su richiesta del richiedente può essere anche erogato un anticipo nella misura massima del 50% del contributo concesso per ogni lotto.

L’erogazione del contributo sotto forma di anticipo avviene su relativa richiesta e dopo presentazione di una dichiarazione del Sindaco o del tecnico dell’Ufficio risparmio energetico, che confermi l’inizio dei lavori e dopo presentazione di una garanzia bancaria nella misura dell’anticipo, aumentata del 20% e con una durata fino a svincolo da parte dell’Ufficio risparmio energetico.

Dopo presentazione delle fatture originali quietanzate possono essere liquidate al massimo due rate di acconto ovvero nel caso del ricorso all’anticipo sopraccitato una rata di acconto fino ad un totale del 90% del contributo concesso.

Se i lavori sono interamente terminati e se viene presentata la licenza d’uso, il contributo concesso per ogni lotto finanziario può essere liquidato al 100%; presupposto è l’avvenuta verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, mediante collaudo tecnico per la verifica dell’esecuzione a regola d’arte e della funzionalità da parte del collaboratore tecnico dell’Ufficio risparmio energetico.

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