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In vigore al: 08/03/2016

Delibera 19 gennaio 2016, n. 42
Concessione di aiuti a sostegno del benessere e della salute animale

Allegato

Criteri per la concessione di aiuti a sostegno del benessere e della salute animale

Articolo 1
Oggetto dell’aiuto

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di aiuti a sostegno del benessere e della salute animale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera g), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche.

2. Gli aiuti vengono concessi ai sensi del punto 1.1.5.2, “Aiuti per impegni a favore del benessere degli animali”, degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

3. Gli impegni a favore del benessere animale e della salute animale saranno adeguati nel caso in cui siano modificati le norme di riferimento e i requisiti obbligatori al di là dei quali vanno gli impegni assunti nel presente regime d’aiuti.

Articolo 2
Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti microimprese agricole, singole o associate, così come definite nell’allegato I, articolo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; le microimprese agricole in argomento devono essere detentrici di animali e con sede operativa in provincia di Bolzano.

2. Le imprese devono operare nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

3. I beneficiari devono essere attestati come agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in impegni a favore del benessere animale.

4. Dal beneficio degli aiuti sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi del punto 35, numero 15, degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

5. Non vengono concessi aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Articolo 3
Impegni

1. Il periodo di pascolo di bovini non può avere una durata inferiore ai 60 giorni consecutivi.

2. Il movimento dei bovini deve essere comunicato come prescritto dalla decisione della Commissione 2001/672/CE, del 20 agosto 2001, e successive modifiche, e viene riportato in una banca dati degli animali.

3. Durante tutta la durata del pascolo deve essere assicurata la periodica sorveglianza degli animali. Vitelli di una età inferiore a 6 mesi devono essere controllati almeno una volta al giorno.

4. Il carico di bestiame massimo sulla superficie di pascolo non può essere superiore a 1,0 unità bovina adulta per ettaro.

5. Durante il periodo al pascolo gli animali devono essere tenuti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione degli animali.

6. L’impegno ha la durata di un anno.

7. Sulle superfici di pascolo sono vietati l’utilizzo di concimi minerali, diserbanti e pesticidi e qualsiasi lavorazione del terreno senza autorizzazione.

Articolo 4
Presupposti

1. L’aiuto viene concesso per il pascolo di bovini di età compresa tra i 5 mesi e i 3 anni; l’età minima è ridotta a 3 mesi se gli animali provengono da allevamenti di vacche nutrici non attive nella produzione lattiera.

2. La data di riferimento per la determinazione dell’età degli animali è il 30 giugno dell’anno di riferimento.

3. Gli animali, per i quali può essere concesso l’aiuto, devono essere nati nell’azienda agricola della persona richiedente non dopo il 1° febbraio dell’anno di riferimento oppure, se provenienti da altre aziende, devono essere detenuti presso l’azienda della persona richiedente almeno dal 1° febbraio dell’anno di riferimento. Nel caso di allevamenti di vacche nutrici i vitelli devono essere nati nell’azienda agricola del richiedente non dopo il 1° aprile dell’anno di riferimento o detenuti nell’azienda agricola della persona richiedente almeno dal 1° aprile dell’anno di riferimento.

4. Per lo stesso capo di bestiame l’aiuto può essere concesso una sola volta nell’arco della vita.

5. Per ogni persona richiedente l’aiuto può essere concesso per un numero massimo di 20 capi di bestiame all’anno.

6. Le persone incaricate di monitorare l’applicazione della normativa in vigore possono accedere in ogni momento alla banca dati degli animali.

Articolo 5
Presentazione e istruttoria delle domande

1. Le domande per la concessione di aiuto devono essere presentate all’Ufficio Zootecnia della Ripartizione provinciale Agricoltura prima dell’inizio dell’attività di pascolo e in ogni caso entro il 15 luglio dell’anno di riferimento.

2. Nella domanda vanno indicati:

a) il nome del beneficiario;

b) il numero di unità bovine adulte (UBA) tenute in azienda;

c) il numero del marchio auricolare degli animali per i quali viene chiesto l’aiuto;

d) il pascolo, sul quale vengono trasferiti gli animali;

e) la data nella quale gli animali vengono portati al pascolo;

f) la data del presunto rientro in stalla degli animali;

g) l’importo dell’aiuto necessario per realizzare il progetto ed i costi ammissibili.

3. I controlli amministrativi prevedono un raffronto tra i dati degli animali dichiarati e quelli riportati nella banca dati animali.

Articolo 6
Ammontare dell’aiuto

1. L’importo dell’aiuto ammonta a 150,00 euro per ogni capo ammissibile a contributo.

2. Se l’esercizio finanziario di riferimento non presenta la disponibilità di fondi necessaria ad erogare gli aiuti a tutte le persone richiedenti nella misura di cui al comma 1, si applicano i seguenti criteri di esclusione:

a) in primo luogo sono esclusi dagli aiuti, iniziando dagli animali più giovani, gli animali portati al pascolo in zone per le quali non si applicano le garanzie complementari relative alla rinotracheite infettiva bovina (IBR) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964 (relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina) e che non sono menzionate, nell’allegato II della decisione della Commissione 2004/558/CE, del 15 luglio 2004, come zone libere da IBR;

b) in secondo luogo sono esclusi dagli aiuti gli altri animali, iniziando dai più giovani, fino a quando si avrà nuovamente una sufficiente disponibilità di bilancio.

Articolo 7
Liquidazione dell’aiuto

1. L’Ufficio Zootecnia della Ripartizione provinciale Agricoltura dispone la liquidazione dell’aiuto in seguito alla verifica della regolare presentazione della domanda e dei dati ivi contenuti e dopo avere eseguito i controlli a campione ai sensi del articolo 9.

Articolo 8
Revoca

1. Se durante il controllo a campione ai sensi dell’articolo 9 o dopo la liquidazione dell’aiuto, si accertasse la mancanza dei presupposti per la concessione dello stesso ovvero il mancato rispetto degli impegni assunti con la domanda, l’intero aiuto non viene concesso o viene revocato; se l’aiuto fosse già stato erogato, il beneficiario dovrà restituirlo maggiorato degli interessi legali.

2. Nel caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione dell’aiuto o in qualsiasi altro atto o documento presentato in relazione alla concessione dell’aiuto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Articolo 9
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, vengono eseguiti annualmente controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande di aiuto presentate.

2. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante sorteggio effettuato da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura, o da un suo delegato/una sua delegata, dal direttore/dalla direttrice dell'Ufficio provinciale Zootecnia e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.

3. I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari e funzionarie della Ripartizione provinciale Agricoltura o del Servizio Veterinario che redigono un verbale di accertamento.

4. Il controllo è finalizzato ad accertare il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

5. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 10
Divieto di cumulo

1. L’aiuto non può essere cumulato con nessun altro aiuto a copertura dei medesimi costi.

Articolo 11
Efficacia e applicabilità

1. Il presente regime d’aiuti é già stato notificato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Con decisione 13.11.2015 la Commissione lo ha dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, comma 3, lettera c), TFUE. Pertanto, esso è efficacie.

2. Questo aiuto termina con il 31 dicembre 2020.

 

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