1. La concessione dei contributi, disposta con decreto dell’Assessore competente per materia e la successiva liquidazione avvengono sulla base della seguente documentazione definitiva:
a) delibera definitiva di assegnazione, in originale o in copia autentica, nel caso si tratti del procedimento di assegnazione disciplinato dagli articoli 46 – 50bis della Legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche;
b) contratto di compravendita o di leasing, in originale o in copia autentica, stipulato dopo l’inoltro della domanda nonché contratto, in originale o in copia autentica, sottoscritto con l’ente competente nel caso si tratti della procedura contrattuale disciplinata dall’articolo 51 della Legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche;
c) contratto di compravendita o di leasing, in originale o in copia autentica, stipulato dopo l’inoltro della domanda, nel caso si tratti di acquisto di aree tra privati e non abbia luogo né la procedura di assegnazione né la procedura contrattuale;
d) istanza presentata all'ufficio del libro fondiario - con indicazione del numero di giornale tavolare – volta ad ottenere l’'iscrizione del diritto di proprietà oppure estratti tavolari , decreti o delibere tavolati.
Per la valutazione delle domande, gli uffici possono avvalersi di pareri e stime elaborati da esperti esterni o interni all’amministrazione provinciale.
2. Se, nelle ipotesi di cui alle lettere a) b) e c), nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la liquidazione, l’azienda viene trasferita a seguito di decesso o per atto tra vivi oppure se la ditta individuale/società viene sciolta/cessa l’attività ma la stessa è proseguita da uno o più dei soci/titolari in forma di ditta individuale/società, l’agevolazione viene liquidata ai subentranti, sempreché gli stessi dimostrino di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e continuino ad esercitare l’attività assumendosi gli obblighi relativi.
3. Il direttore dell’ufficio competente dispone la liquidazione del contributo a seguito dell’approvazione dello stesso mediante decreto dell’Assessore competente per materia e dietro presentazione dei documenti di cui all’articolo 6, comma 2.
4. Il rigetto della domanda è disposto con decreto dell’Assessore competente per materia.
5. Se l’impresa richiedente ritira la propria domanda prima del decreto assessorile, questa viene archiviata dalla struttura competente.