Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1990, N. 25.
(1) Il servizio di ricerca, documentazione ed informazione pedagogica, di cui all'articolo 8, cura e gestisce la biblioteca dell'istituto.
(2) La biblioteca custodisce, cataloga e rende accessibile al pubblico materiale librario, periodici, altre forme di documentazione scritta e altri media e strumenti elettronici di documentazione.
(3) La biblioteca dell'Istituto pedagogico è accessibile al personale della scuola ed agli studiosi interessati secondo modalità indicate nell'apposito regolamento predisposto dal direttore ed approvato dal consiglio direttivo.
(4) Ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge istitutiva, la biblioteca ed i servizi di documentazione attivati presso ciascun Istituto sono accessibili anche agli altri Istituti pedagogici.
(5) L'orario di apertura al pubblico della biblioteca deve tenere conto delle esigenze del personale della scuola.