(1) Ostacoli alla navigazione sono costruzioni verticali come tralicci, antenne, sostegni, camini e costruzioni simili nonché infrastrutture lineari come funivie, elettrodotti, funi tese e infrastrutture simili che superano certe altezze dal suolo. Dette altezze sono fissate nel regolamento di esecuzione.
(2) La Ripartizione provinciale Foreste predispone le carte digitali degli ostacoli alla navigazione aerea e le rende accessibili anche tramite internet.
(3) Gli ostacoli alla navigazione aerea esistenti e di nuova costruzione nonché quelli smantellati devono essere comunicati dall'esercente alla Ripartizione provinciale Foreste. Le relative modalità sono fissate con regolamento di esecuzione. 36)