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Delibera 25 giugno 2012, n. 925
Promozione della concorrenza dei servizi locali pubblici - Determinazione dei bacini ottimali

Premesso che la Provincia autonoma di Bolzano dispone di competenza legislativa e amministrativa in materia di servizi pubblici locali sulla base della quale è stata emanata la legge provinciale n. 12/2007 e successive modifiche.

Dato atto che i servizi pubblici locali in Provincia sono organizzati ispirandosi a criteri di economicità ed efficienza con ampio ricorso al mercato, pur compatibilmente con le diverse caratteristiche morfologiche del territorio, il quale comprende sia zone alpine che mediterranee.

Per quanto riguarda i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, la prestazione del servizio viene erogata agli utenti per lo più tramite infrastrutture fisiche che risentono della diversa conformazione del territorio.

Difatti dal punto di vista geografico l’Alto Adige rappresenta una zona prevalentemente alpina (montana), un’area speciale composta di paesi piccoli, montagne alte, prati ripidi e ampi boschi. Date queste caratteristiche, solo una piccola parte del territorio della Provincia risulta utilizzabile per fini di insediamenti umani abitativi ed economici.

Dal punto di vista economico l’Alto Adige è caratterizzato da tante e varie attività produttive prevalentemente di piccola dimensione.

La Provincia Autonoma di Bolzano risulta essere la più grande provincia italiana quanto ad estenzione territoriale con grandi differenze circa la densità della popolazione tra le varie parti del suo territorio, che permane complessivamente molto bassa - 68,92 abitanti/kmq -, e che la pone al 95° posto rispetto alle 110 province italiane.

Gli abitanti dell’Alto Adige (in totale 507.657) si distribuiscono dal punto di vista amministrativo su sette comunità comprensoriali e 116 comuni. Di questi ultimi, 2 comuni hanno più di 30.000 abitanti, altri 5 hanno più di 10.000 abitanti, 13 hanno una popolazione compresa fra 5.000 e 10.000 abitanti, 79 fra i 1.000 e 5.000 abitanti, 12 fra i 500 e 1.000 abitanti e 5 hanno meno di 500 abitanti.

A causa della conformazione orografica del territorio provinciale che, come detto, comporta notevoli differenze di quota e la suddivisione del medesimo territorio in vallate, con diversa e talvolta disagevole possibilità di raggiungere gli utenti dei servizi pubblici locali, questi ultimi vengono erogati prevalentemente nell’ambito delle rispettive vallate. Una diversa organizzazione degli stessi, causerebbe notevoli prolungamenti delle vie di trasporto con ripercussioni negative sull’efficienza ed economicità dei servizi stessi.

Considerato che a livello statale negli ultimi anni si sono susseguite importanti riforme nell’ambito della gestione dei servizi pubblici locali, iniziate con l’introduzione dell’articolo 23-bis del decreto legge n. 112 del 2008, abrogato, poi, in seguito al referendum dello scorso anno, e proseguite con il decreto legge n. 138 del 2011, che ha già subito varie modifiche, in particolare apportate dall’articolo 25 del decreto legge n. 1 del 2012, convertito nel frattempo con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27 e dall’articolo 52 di un recente decreto legge in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Di particolare importanza in questo contesto è l’articolo 3-bis del decreto legge n. 138/2011 e successive modifiche, ai sensi del quale le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono individuare entro il 30 giugno 2012 gli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei per lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. È fatta salva l’organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee, nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti.

L’articolo 3-bis del suddetto decreto legge prevede che le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.

In virtù delle peculiarità della morfologia del territorio provinciale sopra illustrate risulta giustificato una disciplina differenziata per il territorio montano come, per esempio, è anche già avvenuto in materia di ICI - oggi IMU - ai sensi della circolare 14 giugno 1993, n. 9, del Ministero delle Finanze.

In passato, nonostante questa particolare conformazione morfologica del territorio provinciale, ai cittadini sono sempre stati offerti ottimi servizi con alti standard di qualità confermati anche dall’alta soddisfazione manifestata da parte degli utenti. Per assicurare anche in futuro, tale efficienza e qualità nello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, si ritiene quindi necessario individuare rispettivamente confermare i seguenti bacini territoriali ottimali:

La Giunta Provinciale,

delibera

a voti unanimi legalmente espressi:

1. per quanto concerne la distribuzione di energia elettrica:

La Provincia autonoma di Bolzano in base alle potestà legislative ed amministrative sancite dal D.P.R. n. 235/1977 (norma di attuazione allo statuto), più volte modificato in adesione alle indicazioni della comunità europea, ha provveduto già alla delimitazione dei bacini territoriali ottimali con l’approvazione del piano di distribuzione di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2626 del 30 luglio 2007.

2. Per quanto concerne la raccolta ed il trasporto rifiuti:

Constatato che a livello statale è in corso una modifica al decreto legislativo n. 152/2006 attualmente non è opportuno disporre in materia. La Provincia provvederà a determinare i bacini territoriali ottimali, adeguandosi ai principi ispiratori della riforma statale.

3. Per quanto concerne il servizio idrico integrato:

La materia in provincia di Bolzano è regolamentata dalla legge provinciale del 18 giungo 2002, n. 8 e successive modifiche. In particolare l’articolo 5 disciplina il servizio idrico integrato sulla base di ambiti territoriali, delimitati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 3353 del 13.09.2004, tenendo conto dei criteri di cui alle premesse e considerando le infrastrutture e la loro gestione nell’interesse sovracomunale.

La disciplina è rivolta a periodica revisione finalizzata all’incremento dell’efficienza e dell’economicità.

4. Per quanto concerne le funivie:

Esistono 375 impianti a fune in servizio pubblico nel territorio della Provincia di Bolzano. Essi nascono da iniziative private e si sostanziano in un trasporto di natura essenzialmente ricreativa, sportiva e/o turistica e quindi non costituiscono un “servizio pubblico locale a rete”. Alcune eccezioni sono rappresentate da tre funivie:

la funivia San Antonio–Mendola che costituisce un esempio di bene culturale tecnico, la funivia Bolzano–Soprabolzano, che è stata realizzata con finanziamento PPP, modello di finanziamento in corso di estensione anche alla funivia Bolzano–San Genesio.

5. La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

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