In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)2)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
2)
Vedi anche l'art. 45, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Titolo I
Disposizioni generali

Capo I
Ambito di applicazione

Art. 1 (Ambito di applicazione)     delibera sentenza

(1)  La presente legge disciplina gli impianti a fune in servizio pubblico e privato.

(2)  La presente legge non si applica agli impianti d'ascensore in servizio privato e agli impianti di recupero per piste artificiali di slittini o per altre strutture simili destinate al tempo libero.

massimeDecreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2021, n. 35 - Regolamento inerente la costruzione e l’esercizio di impianti a fune in servizio pubblico
massimeDelibera 25 giugno 2012, n. 925 - Promozione della concorrenza dei servizi locali pubblici - Determinazione dei bacini ottimali

Art. 2 (Definizioni)

(1)  Sono funivie gli impianti a fune che utilizzano funi portanti oppure funi portanti-traenti, destinati al trasporto di persone o cose o di entrambi. Tali impianti sono:

  1. funicolari terrestri i cui veicoli vengono trainati su binari o altre guide fisse da una o più funi;
  2. le funivie aeree i cui veicoli vengono portati e trainati da una o più funi senza guide fisse;
  3. le sciovie che trainano sul terreno mediante una fune le persone munite di sci o altra attrezzatura appropriata;
  4. le teleferiche;
  5. gli ascensori inclinati i cui veicoli vengono trainati su binari o altre guide fisse da una o più funi, costruiti secondo la tecnica degli ascensori, con una pendenza massima rispetto alla orizzontale non superiore a 75 gradi.

(2)  Sono funivie aeree di cui alla lettera b) del comma 1:

  1. le funivie aeree con movimento dei veicoli tra le stazioni a va e vieni;
  2. le funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli, quali:
    1. funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli interamente chiusi a collegamento temporaneo o permanente;
    2. funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli aperti a collegamento temporaneo;
    3. funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli aperti a collegamento permanente.

(2/bis) Sono impianti a fune in servizio pubblico gli impianti destinati al pubblico esercizio. 3)

(2/ter) Sono impianti a fune in servizio privato gli impianti che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, non rientrano tra quelli in servizio pubblico. 4)

(2/quater) Sono linee funiviarie gli impianti a fune disciplinati dalla presente legge. 5)

3)
L'art. 2, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 44, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
4)
L'art. 2, comma 2/ter, è stato inserito dall'art. 44, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
5)
L'art. 2, comma 2/quater, è stato inserito dall'art. 44, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Titolo II
Funivie in servizio pubblico

Capo I
Servizio pubblico

Art. 3 (Funivie in servizio pubblico)

(1)  Ai fini della presente legge tutte le linee funiviarie sono considerate impianti in servizio pubblico, escluse quelle adibite al trasporto di materiale e quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dall’esercente, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e da persone addette all’assistenza medica, alla sicurezza pubblica, alla manutenzione ed altro.

(2)  Sono altresì soggette alle disposizioni che regolano gli impianti in servizio pubblico le linee funiviarie destinate al trasporto di clienti a esercizi pubblici e ristori di campagna, di appartenenti a convitti, collegi e comunità e di allievi/allieve delle scuole di sci, anche se tali linee funiviarie sono gestite dai/dalle titolari dei rispettivi esercizi. 6)

6)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 44, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 4 (Categorie delle linee funiviarie)

(1)  Le linee funiviarie in servizio pubblico si suddividono in tre categorie:

  1. la prima categoria comprende gli impianti a fune in servizio di trasporto pubblico generale che costituiscono, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi, e che sono realizzati con veicoli chiusi aventi le caratteristiche fissate con regolamento di esecuzione;
  2. la seconda categoria comprende gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo. Tali impianti si distinguono in:
    1. impianti in zona sciistica, come definita dall’articolo 5-bis della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14;
    2. impianti integrativi alle zone sciistiche;
    3. impianti di paese e di piccoli comprensori sciistici;
    4. impianti in servizio prevalentemente estivo;
  3. la terza categoria comprende le sciovie ad uso sportivo o turistico-ricreativo che non fanno parte di un sistema di linee riconosciuto ai sensi dell’articolo 19 e non sono oggetto della disciplina di cui all’articolo 15/bis. 7)
7)
L'art. 4 è stato così sostituito dall'art. 44, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Capo II
Concessioni

Art. 5 (Obbligo di concessione)   delibera sentenza

(1)  La costruzione e l’esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico sono soggetti a concessione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 164, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche. 8) 9)

(2)  Il procedimento per il rilascio della concessione è disciplinato con regolamento di esecuzione.

(3)  Qualora il/la richiedente la concessione di una linea funiviaria di prima o seconda categoria non abbia la disponibilità dei terreni o di parte di essi occorrenti per la realizzazione dell’impianto, può chiedere l’esproprio dei terreni ovvero la costituzione coattiva di diritti reali. 10)

massimeCorte costituzionale - sentenza 22 aprile 2020, n. 103 - Rilascio o rinnovo di concessioni di impianti funiviari a uso turistico-sportivo – procedure di evidenza pubblica – tutela della concorrenza – esclusione – inammissibilità – non fondatezza delle questioni
8)
L'art. 5, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 44, comma 3, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10, e successivamente così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.
9)
La Corte Costituzionale con sentenza del 22 aprile 2020, n. 103 ha dichiarato inammssibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 3, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
10)
L'art. 5, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 44, comma 4, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 6 (Cauzione)

(1)  Il/La richiedente la concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto a fune in servizio pubblico deve costituire una cauzione da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 6.000,00 euro. L'effettivo ammontare viene stabilito con regolamento di esecuzione, tenuto conto del tipo di impianto.

(2)  Per le sciovie a fune bassa nell'ambito delle scuole di sci non deve essere costituita cauzione.

(3)  La cauzione è svincolata quando:

  1. la linea funiviaria ottiene il nullaosta all’apertura dell’impianto al pubblico esercizio; 11)
  2. la concessione viene negata;
  3. la mancata realizzazione della linea funiviaria dipende dal diniego da parte di altri uffici espresso ai sensi di legge.

(4)  Metà della cauzione viene incamerata in caso di mancata realizzazione della linea nel termine fissato nella concessione o in caso di rinuncia alla concessione prima della realizzazione della linea. Il termine decorre dalla data di rilascio della concessione e non può superare i due anni per le sciovie ed i tre anni per gli altri impianti a fune. In caso di impianti innovativi tale termine può essere prolungato rispettivamente di dodici e di diciotto mesi.

11)
La lettera a), dell'art. 6, comma 3, è stata così sostituita dall'art. 44, comma 5, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 7 (Rilascio della concessione)  

(1)  La concessione è rilasciata dall'assessore/dall'assessora provinciale competente in materia di mobilità, previa acquisizione:

  1. del parere tecnico dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari sulla costruibilità dell'impianto;
  2. del parere di massima favorevole sull'eventuale pista da sci servita dalla linea funiviaria, rilasciato dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Turismo;
  3. dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche;
  4. dell'autorizzazione di trasformazione di coltura di cui all'articolo 5 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, salvo che si tratti di tracciati di funivie aeree;
  5. della dichiarazione del comune territorialmente competente che l’impianto è inserito nel piano urbanistico o nel registro delle piste e degli impianti di risalita di cui all’articolo 5-ter della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14. L’inserimento nel predetto registro sostituisce i documenti di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma. 12)

(2)  Per le sciovie a fune bassa nell'ambito delle scuole di sci in possesso della prescritta autorizzazione di cui all'articolo 16 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, in luogo della documentazione di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, può essere prodotta l'autorizzazione del sindaco/della sindaca territorialmente competente. La lunghezza massima consentita di tali sciovie è determinata con regolamento di esecuzione.

(3)  Con il provvedimento di concessione viene determinata la categoria di appartenenza della linea, fissato il termine entro il quale la linea deve essere realizzata e approvato il disciplinare.

(4)   13)

(5)  Al/Alla  titolare della concessione dell’impianto di risalita è riconosciuto il diritto di preferenza in caso di domanda di apprestamento di un’area sciabile attrezzata, a condizione che tale area sia servita dagli impianti di risalita concernenti la concessione. 14)

12)
La lettera e) dell'art. 7, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 3, comma 1, della L.P. 13 febbraio 2013, n. 2.
13)
L'art. 7, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 44, comma 6, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10, e successivamente abrogato dall'art. 25, comma 1, lettera e), della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
14)
L'art. 7, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 33, comma 1, della L.P. 23 novembre 2010, n. 14, e successivamente così modificato dall'art. 5, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.

Art. 8 (Durata della concessione)

(1)  La durata della concessione non può eccedere:

  1. i 30 anni per le linee funiviarie di prima e seconda categoria;
  2. i 20 anni per le linee funiviarie di terza categoria.

Art. 9 (Modifica e rinnovo della concessione)

(1)  La concessione può essere modificata, su richiesta del/della titolare della stessa o d'ufficio, quando si rendono necessarie varianti sostanziali alla linea, determinate con regolamento di esecuzione.

(2)  Su richiesta, la concessione può essere rinnovata. In tale sede possono essere proposte modifiche delle caratteristiche dell'impianto a fune mediante presentazione del progetto preliminare.

(3)  I relativi procedimenti sono disciplinati con regolamento di esecuzione.

(4)  Ottenuto il rinnovo o la modifica della concessione, il/la titolare della concessione deve presentare il progetto funiviario definitivo delle eventuali modifiche.

(5)  Qualora il/la titolare della concessione non richieda o non ottenga il rinnovo della concessione, gli enti pubblici locali o loro consorzi e le imprese private a partecipazione pubblica hanno precedenza nell’acquisto degli impianti realizzanti linee funiviarie di prima e di seconda categoria e possono metterli in esercizio dietro pagamento dell’indennità determinata ai sensi dell’articolo 13 e previo rilascio di nuova concessione. 15)

(6)  Se la domanda di rinnovo non viene presentata in tempo utile, l'esercizio rimane sospeso sino al rilascio del provvedimento di rinnovo della concessione.

15)
L'art. 9, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 44, comma 7, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 10 (Cambiamento di categoria)

(1)  Qualora intervengano fatti tali da conferire alla linea concessa caratteristiche proprie di una categoria diversa, l'assessore/l' assessora provinciale competente in materia di mobilità, d'ufficio o su richiesta, dispone il cambiamento di categoria. Il relativo procedimento è determinato con regolamento d'esecuzione.

Art. 11 (Decadenza della concessione)

(1)  L'assessore/L' assessora provinciale competente in materia di mobilità pronuncia la decadenza della concessione qualora il/la titolare della concessione, diffidato/a per tre volte dall'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, non ottemperi alle prescrizioni o non rispetti gli obblighi derivanti dalla concessione oppure da disposizioni di legge o regolamentari. Il relativo provvedimento è comunicato al/alla titolare della concessione e al comune competente per territorio.

(2)   16)

(3)  Dall'indennità dovuta al/alla titolare della concessione dichiarato/a decaduto/a, determinata ai sensi dell'articolo 13, sono detratti gli eventuali maggiori oneri cui è soggetto il nuovo/la nuova titolare della concessione a causa delle inadempienze del/della precedente titolare della stessa, al fine di assicurare il regolare esercizio degli impianti.

16)
L'art. 11, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 44, comma 8, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10, e successivamente dall'art. 25, comma 1, lettera e), della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.

Art. 12 (Cessione di linee funiviarie)

(1)  La cessione di linee funiviarie di prima categoria è autorizzata dall’assessore/dall’assessora provinciale competente in materia di mobilità. Il relativo procedimento è disciplinato con regolamento di esecuzione. 17)

(2)  Fino a quando il contratto di cessione, da redigersi in forma di atto pubblico, non viene prodotto all'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, la cessione stessa non ha effetto nei confronti dell'amministrazione provinciale e il/la cedente rimane vincolato/a al disciplinare di concessione.

17)
L'art. 12, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 44, comma 9, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 13 (Revoca della concessione)

(1)  L’assessore/L’assessora provinciale competente in materia di mobilità può revocare la concessione relativa agli impianti di prima categoria per comprovate esigenze di pubblico interesse. 18)

(2)  Al/Alla titolare della concessione spetta un'indennità determinata dall'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari secondo criteri fissati con regolamento di esecuzione, dedotti gli eventuali contributi già corrisposti o vincolati per operazioni finanziarie, rivalutati percentualmente alla data del provvedimento di revoca e ridotti della percentuale di deprezzamento degli impianti.

(3)  Il provvedimento dell'assessore/dell'assessora provinciale competente in materia mobilità, con il quale sono individuati i beni da indennizzare ed è determinata l'indennità, previa verifica dell'avvenuto deposito della stessa in favore del/della titolare della concessione uscente da parte di colui/colei in favore del/della quale è pronunciata la revoca, costituisce titolo per la consegna dei beni e per l'intavolazione del diritto di proprietà degli immobili in favore del nuovo/della nuova titolare della concessione.

(4)  Entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di cui al comma 3, il/la titolare della concessione uscente e le altre persone interessate al pagamento dell'indennità possono proporre opposizione alla determinazione dell'indennità presso l'autorità giudiziaria competente, secondo la vigente normativa statale. Su richiesta, ad avvenuta presa in consegna dei beni, può essere disposto lo svincolo della parte di indennità non contestata.

(5)  Il/La titolare della concessione di una linea funiviaria di prima o seconda categoria può chiedere la revoca di una concessione relativa a una linea funiviaria. In tal caso l'amministrazione provinciale non è obbligata a rilevare i beni del/della titolare della concessione uscente.

18)
L'art. 13, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 44, comma 10, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 14 (Ripristino dello stato dei luoghi)

(1)  In caso di estinzione definitiva della concessione, l'esercente  dell'impianto deve provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, alla demolizione delle costruzioni fuori terra e all'asporto del materiale di risulta. Se l'interessato/a non provvede nel termine prefissato, si procede d'ufficio, a spese dell'esercente. 19)

19)
L'art. 14, comma 1, è stato così modificato dall'art. 44, comma 11, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 15 (Tariffe, orari e assicurazioni)

(1)  L’assessore/L’assessora provinciale competente in materia di mobilità approva, per gli impianti di prima categoria, le tariffe massime per le corse singole, le modalità dell’esercizio, salvo quanto disposto dall’articolo 26, e, se del caso, gli orari. 20)

(2)  21)

(3)  Le tabelle contenenti le tariffe di trasporto, gli orari di servizio e le disposizioni per i viaggiatori vanno esposte in posizione ben visibile per il pubblico.

(4)  Il/La titolare della concessione deve essere coperto/a da garanzia assicurativa contro gli infortuni e per i danni arrecati da fatto proprio o dai/dalle dipendenti alle persone e alle cose trasportate nonché per danni a terzi e cose. Con regolamento di esecuzione è stabilita la misura minima della copertura assicurativa per ogni tipo di impianto.

(5)  La mancata copertura assicurativa comporta l'immediata sospensione dell'esercizio e, qualora il/la titolare della concessione non provveda entro dieci giorni dalla contestazione, la decadenza della concessione.

20)
L'art. 15, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 44, comma 12, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
21)
L'art. 15, comma 2, è stato abrogato dall'art. 5, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.

Art. 15/bis (Contratti di servizio per impianti di risalita di paese e di piccoli comprensori sciistici)    delibera sentenza

(1)  I comuni possono stipulare contratti di servizio con i titolari delle concessioni di impianti di risalita di paese e di impianti a fune di piccoli comprensori sciistici. Si tratta di un servizio di interesse pubblico del comune, in quanto viene offerta la possibilità di apprendere e praticare lo sport dello sci alla popolazione locale. Con regolamento di esecuzione è predisposto l’elenco degli impianti di risalita di paese e degli impianti a fune dei piccoli comprensori sciistici dei relativi comuni e sono stabiliti i requisiti minimi secondo i quali possono essere stipulati tali contratti di servizio. 22)

massimeDelibera 2 febbraio 2024, n. 18 - Misure volte a sviluppare i comprensori sciistici (2024-2026)
22)
L'art. 15/bis è stato inserito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Capo III
Concorrenza

Art. 16 (Diramazione e prolungamento di linee)  

(1)  Le concessioni per gli impianti che si dipartono dai terminali o dalle vicinanze di linee già esistenti, a parità di soluzioni proposte, sono rilasciate preferibilmente al/alla titolare della linea già in esercizio, a condizione che le nuove linee costituiscano continuazione e integrazione del servizio di quelle già in esercizio. 23)

23)
L'art. 16 è stato così sostituito dall'art. 44, comma 13, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 17 (Linee funiviarie interferenti)

(1)  Sono linee funiviarie interferenti quelle che servono sostanzialmente alle stesse finalità di trasporto, che hanno le medesime fonti di traffico e che realizzano una importante e diretta integrazione di esercizio.

(2)  Le concessioni per nuovi impianti funiviari paralleli, intersecanti o comunque interferenti con altre linee già in esercizio, a parità di soluzioni proposte, sono rilasciate preferibilmente ai/alle titolari, anche associati, delle concessioni delle linee già in esercizio. 24)

24)
L'art. 17, comma 2, è stato sostituito dall'art. 44, comma 14, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.  Il testo tedesco è stato modificato dall'art. 5, comma 4, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.

Art. 18 (Linee funiviarie in concorrenza)

(1)  Due o più domande di concessione relative a linee funiviarie finitime o interferenti fra loro o con altre linee che già dispongono di concessione, sia che riguardino linee singole sia sistemi di linee, sono considerate concorrenti e devono essere esaminate comparativamente secondo criteri dettati con regolamento di esecuzione.

(2)  Con la stessa procedura di comparazione devono essere esaminate due o più domande di nuova concessione o di rinnovo della concessione, riguardanti lo stesso impianto.

(3)  Con riferimento agli impianti di seconda e terza categoria, sono considerati titoli preferenziali:

  1. la titolarità della gestione dell’area sciabile attrezzata, o, comunque, di una delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, a cui l’impianto è funzionale;
  2. la titolarità della gestione di un altro impianto funzionalmente e/o economicamente collegato;
  3. la titolarità della proprietà, e/o del diritto di superficie, e/o di un diritto di godimento di beni immobili su cui deve essere realizzato l’impianto, se oggetto di domanda di nuova concessione, o su cui è già stato realizzato, se oggetto di domanda di rinnovo;
  4. la qualità ed efficienza dell’impianto in termini di comfort di viaggio o in termini di collegamento all’area sciabile attrezzata o, comunque, ad una delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), a cui l’impianto è funzionale. 25) 
25)
L'art. 18 è stato così sostituito dall'art. 44, comma 15, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 19 (Sistema di linee)  

(1)  Il/La titolare di una concessione di linea funiviaria o il/la richiedente la stessa è preferito nel rilascio della concessione di nuove linee, qualora le stesse realizzino, da sole o in combinazione con quelle esistenti, un sistema di linee.

(2)  Per sistema di linee s'intende l'insieme funzionale di due o più linee collegate o interdipendenti fra loro, riconosciuto come tale dall'assessore/dall'assessora provinciale competente in materia di mobilità.

(3)  Con regolamento di esecuzione sono fissati i criteri per il riconoscimento, il termine per il rilascio delle concessioni delle nuove linee e quello per la realizzazione dei relativi impianti ed è disciplinato il relativo procedimento.

(4)  La mancata realizzazione dell'impianto a fune nel termine stabilito comporta la perdita del diritto di preferenza anche per le altre linee previste nel sistema, ma non ancora realizzate.

(5)  Il/La richiedente deve costituire metà della cauzione all'atto della domanda di riconoscimento del sistema di linee e l'altra metà all'atto della domanda di concessione. La cauzione viene incamerata in caso di mancata realizzazione della linea nel termine previsto.

Capo IV
Espropriazione per pubblica utilità

Art. 20 (Norme applicabili)  

(1) All’espropriazione di beni immobili, di diritti relativi a beni immobili e alla costituzione coattiva di servitù, occorrenti per la costruzione e l’esercizio di linee funiviarie, si applicano, in quanto non diversamente previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.26)

(1/bis)  Le disposizioni di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, si applicano, in quanto compatibili, anche all’espropriazione dei beni immobili e dei diritti relativi a beni immobili ed alla costituzione coattiva di servitù di cui all’articolo 22, occorrenti per l’esercizio di linee funiviarie già in tutto o in parte realizzate in base ad un accordo tra le parti, se detto accordo successivamente viene a scadere o viene contestato dai proprietari dei terreni.27)

(2)  Il procedimento per l'espropriazione o per la costituzione di servitù è avviato soltanto dopo esito negativo delle trattative tra le parti e fallito il tentativo di conciliazione innanzi a una commissione composta da un/una rappresentante della Ripartizione provinciale Mobilità, della Ripartizione provinciale Patrimonio, dell'associazione di categoria più rappresentativa dei gestori/delle gestrici di impianti di risalita e dell'unione agricoltori/agricoltrici più rappresentativa in provincia di Bolzano.

(3)  Salvo diversa pattuizione tra le parti, al proprietario/alla proprietaria del fondo servente è dovuta un'indennità, unica per tutto il periodo di imposizione della servitù, determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù stessa subiscono il suolo ed eventuali opere, della valenza turistica della zona e, in genere, dei criteri stabiliti con regolamento di esecuzione.

(4)  Per la costituzione coattiva di servitù devono inoltre essere risarciti annualmente i danni derivanti dall'utilizzo delle aree.

26)
L'art. 20, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9.
27)
L'art. 20, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9.

Art. 21 (Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità)    delibera sentenza

(1)  Il provvedimento di riconoscimento di un sistema di linee, il provvedimento di concessione di linee funiviarie di prima e seconda categoria, l’inserimento, quando previsto, degli impianti di seconda categoria nel registro delle piste da sci e degli impianti di risalita di cui all’articolo 5-ter della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, costituiscono ad ogni effetto dichiarazione di pubblica utilità. 28)

(2)  La dichiarazione di pubblica utilità vale per tutti i lavori e gli impianti necessari per la costruzione e l'esercizio, compreso l'eventuale allacciamento, mediante condutture elettriche aeree o sotterranee, alla più vicina linea di distribuzione di energia elettrica necessaria per l'alimentazione dell'apparato motore dell'impianto a fune.

(3)  Le opere previste nei progetti approvati e concernenti linee di pubblica utilità, espressa ai sensi del presente articolo, sono urgenti e indifferibili.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 289 del 02.10.1998 - Ordinamento piste da sci - disciplina linee di trasporto funiviario -differenza tra benestare per pista da sci e imposizione servitù coattiva
28)
L'art. 21, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 44, comma 16, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 22 (Oggetto dell'espropriazione)  

(1)  In favore del/della richiedente una concessione o del/della titolare della stessa possono essere costituiti i seguenti diritti reali:

  1. la proprietà delle aree necessarie alla costruzione delle stazioni, con eventuale locale di ricovero d'emergenza, e degli accessi alla pubblica via;
  2. la proprietà delle aree limitrofe alle stazioni, destinate a parcheggio;
  3. la servitù di passaggio di vie funicolari entro i limiti di sicurezza stabiliti dalle norme tecniche per la costruzione e l'esercizio del tipo di funivia per il quale è stata rilasciata la concessione, che conferisce il diritto di tendere funi e mantenere le stesse appoggiate o meno a sostegni infissi nel terreno, il diritto di transito aereo con veicoli su fune, il diritto di accesso del personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria e del personale di sorveglianza, il diritto di adattare il profilo del terreno alle esigenze del servizio e di provvedere, se necessario, al taglio di alberi e piante e all'asportazione di ostacoli;
  4. la servitù di elettrodotto consistente nel diritto di raggiungere, per l'allacciamento, la più vicina linea di distribuzione di energia elettrica;
  5. entro i limiti di sicurezza stabiliti dalle norme tecniche per la costruzione e l'esercizio delle sciovie, il diritto di superficie per la costruzione e l'esercizio di detti impianti facenti parte di un sistema di linee e realizzanti linee di seconda categoria, limitatamente ai terreni necessari per gli impianti e le opere relative alla pista di risalita;
  6. la servitù di passaggio a piedi e con veicoli, per consentire il raccordo col più vicino impianto di risalita;
  7. la servitù di acquedotto per impianti di innevamento.

(2)  I diritti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono costituiti per un anno oltre il termine di durata della concessione.

(3)  I diritti di cui al comma 1, lettere da a) a f), possono essere costituiti anche nel corso della concessione per consentire modifiche necessarie ad integrare le finalità dell'impianto.

(4)  Decorso un anno dall'eventuale dichiarazione di decadenza, revoca o rinuncia e sempreché non venga rilasciata una nuova concessione, il proprietario/la proprietaria del fondo può chiedere la liberazione del fondo dalle servitù di cui al comma 1, lettere c) e d), e l'estinzione del diritto di superficie di cui al comma 1, lettera e).

(5)  I terreni gravati da diritto di servitù o di superficie vanno riconsegnati al proprietario/alla proprietaria, al momento dell'estinzione dei diritti, nelle condizioni e nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, con le sole modificazioni dovute all'uso specifico, ma liberi da costruzioni.

Art. 23 (Accesso alla proprietà privata)

(1)  Chi richiede il rilascio di una concessione per una linea funiviaria può introdursi nelle proprietà private e compiervi, eventualmente assistito da personale tecnico di sua fiducia, le opportune rilevazioni, su autorizzazione dell'assessore/dell'assessora provinciale competente in materia di mobilità e previo avviso ai proprietari/alle proprietarie almeno cinque giorni prima da parte dell'assessore stesso/dell'assessora stessa. Nell'avviso sono indicate le generalità delle persone che si possono introdurre nelle proprietà private. I proprietari interessati/Le proprietarie interessate possono assistere alle operazioni o farsi rappresentare da persone di fiducia. La comunicazione è pubblicata nei termini di cui sopra all'albo dei comuni interessati. Tale adempimento è sufficiente a consentire l'accesso ai fondi, quando i proprietari/le proprietarie non sono reperibili o vi sia difficoltà nella loro identificazione.

Capo V
Impianti a fune - progettazione, costruzione e sorveglianza tecnica sull'esercizio

Art. 24 (Approvazione del progetto funiviario e costruzione dell'impianto)  

(1)  Per il rilascio del parere tecnico sulla costruibilità dell'impianto va presentato il progetto funiviario preliminare o quello definitivo.

(2)  Con regolamento d'esecuzione è determinata la documentazione da presentarsi con il progetto funiviario preliminare, con quello definitivo e con quello esecutivo.

(3)  Nel corso dell'esame del progetto funiviario può essere chiesto il parere tecnico della Commissione per le funicolari aeree e terrestri presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(4)  L'autorizzazione all'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto è rilasciata dall'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari a condizione che:

  1. sia stata rilasciata la concessione di cui all'articolo 5;
  2. sia stato approvato il progetto funiviario definitivo;
  3. sia stata presentata la concessione edilizia di cui all'articolo 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche;
  4. sia stato presentato il progetto funiviario esecutivo.

(5)  In caso di comprovata necessità, prima dell'approvazione del progetto funiviario definitivo può essere rilasciato il benestare all'inizio dei lavori previsti in un progetto funiviario definitivo, anche parziale.

(6)  Il/La titolare della concessione provvede all'esecuzione dei lavori secondo il progetto funiviario approvato, nel rispetto delle vigenti norme tecniche e delle prescrizioni contenute nell'atto di approvazione.

(7)  I lavori di costruzione sono eseguiti sotto la responsabilità di un ingegnere iscritto/una ingegnera iscritta all'albo e incaricato/a della direzione dei lavori. Il suo nominativo e la data di inizio dei lavori sono comunicati preventivamente all'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari.

(8)  L'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari può disporre controlli per assicurare la rispondenza delle costruzioni alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di trasporto con impianti a fune in servizio pubblico.

(9)  Qualora venga accertata l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 8, l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari dispone l'immediata sospensione dei lavori. Il provvedimento di sospensione cessa di avere efficacia se entro 30 giorni dalla sua notificazione lo stesso ufficio non adotta il provvedimento necessario per la modifica delle costruzioni o per la riduzione in pristino.

(10)  All'interessato/All'interessata viene assegnato un termine per provvedere alla modifica delle costruzioni, alla riduzione in pristino o alla demolizione delle opere. Scaduto tale termine, l'amministrazione provinciale provvede d'ufficio. Le relative spese sono a carico del/della titolare della concessione. Rimane impregiudicata l'applicazione di sanzioni amministrative e penali.

(11)  I controlli effettuati da parte dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari non sollevano i progettisti/le progettiste, le ditte costruttrici e la direzione dei lavori dalle rispettive responsabilità.

Art. 25 (Collaudo funzionale e nullaosta all'esercizio pubblico)

(1)  Ultimati i lavori di costruzione dell'impianto e dopo un congruo numero di ore di preesercizio, l'impianto è sottoposto a collaudo funzionale. Il relativo procedimento è disciplinato con regolamento di esecuzione.

(2)  Al collaudo provvede una commissione nominata dall'assessore/dall'assessora provinciale competente in materia di mobilità, composta da almeno due ingegneri/ingegnere dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari. In presenza di impianti innovativi o parti di essi, che devono rispondere a particolari requisiti tecnici di sicurezza, possono far parte della commissione persone con esperienza specifica sul tipo di impianto o parte di essi da collaudare o sulle nuove soluzioni tecniche di sicurezza adottate. La commissione non può essere comunque composta da più di quattro componenti. In caso di sciovie il collaudo funzionale può essere effettuato da un ingegnere/un' ingegnera dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari.

(3)  Funge da segretario/segretaria della commissione di collaudo un collaboratore tecnico/una collaboratrice tecnica dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, della qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(4)  Per opere di notevole importanza le operazioni di collaudo possono avere inizio anche in corso d'opera.

(5)  Durante il collaudo funzionale deve essere accertato che sussistano le condizioni di sicurezza richieste dalle leggi e dai regolamenti tecnici relativi agli impianti a fune. Le modalità di collaudo sono fissate dal regolamento di esecuzione.

(6)  Alle operazioni di collaudo partecipano la direzione dei lavori, la ditta costruttrice delle parti principali dell'impianto o una persona in sua rappresentanza, il/la titolare della concessione o una persona in sua rappresentanza ed eventualmente il/la progettista.

(7)  Durante le operazioni di collaudo viene redatto il verbale della visita di collaudo, la relazione sulle verifiche e le prove funzionali effettuate nonché il certificato di collaudo contenente eventuali prescrizioni alle quali il/la titolare della concessione deve ottemperare prima dell'apertura della linea al pubblico servizio oppure entro un determinato termine nonché eventuali prescrizioni alle quali il/la titolare della concessione deve attenersi durante l'esercizio.

(8)  Ad esito positivo del collaudo ed accertata l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite, l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari rilascia il nullaosta all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.

Art. 26 (Norme per il servizio)

(1)  Il servizio deve essere effettuato secondo le prescrizioni di esercizio approvate dall'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari e secondo le modalità stabilite con regolamento di esecuzione.

(2)  Per garantire la sicurezza e la regolarità del servizio, a ogni impianto va preposto un tecnico/una tecnica responsabile e va incaricato il personale necessario. Le relative qualifiche professionali nonché i titoli, le mansioni e i requisiti sono stabiliti con regolamento di esecuzione. L'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari rilascia al personale riconosciuto idoneo dallo stesso ufficio un certificato di abilitazione.

(3) 29)

29)
L‘art. 26, comma 3, è stato abrogato dall‘art. 37, comma 1, lettera c), della L.P. 23 lulgio 2021, n. 5.

Art. 27 (Sorveglianza tecnica sull'impianto e revisioni periodiche)

(1)  La sorveglianza sugli impianti è effettuata dall'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, che dispone in qualsiasi momento ed almeno una volta ogni due anni ispezioni e verifiche funzionali e può imporre prescrizioni.

(1/bis)  Per le funivie monofune con movimento unidirezionale e le sciovie tali ispezioni e verifiche funzionali possono essere effettuate ogni quattro anni.30)

(2)  In presenza di fatti tali da pregiudicare la sicurezza dell'impianto, il direttore/la direttrice dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari sospende l'esercizio fino alla loro eliminazione.

(3)  L'impianto o le parti di esso sono sottoposti periodicamente a revisione generale e speciale, nei termini e secondo le modalità determinati con regolamento di esecuzione.

(4)  Dopo la revisione generale l'impianto è nuovamente sottoposto a collaudo funzionale ed è rilasciato un nuovo nullaosta per il proseguimento dell'esercizio pubblico.

30)
L'art. 27, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 11, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 28 (Oneri di collaudo e di sorveglianza)

(1)  Con regolamento d'esecuzione sono determinati:

  1. l'ammontare degli onorari di collaudo;
  2. i costi convenzionali degli impianti, da prendere come base per il calcolo degli onorari di collaudo;
  3. l'ammontare delle spese annue di sorveglianza;
  4. le modalità di versamento degli importi di cui alle lettere a) e c).

(2)  Gli onorari di collaudo, le relative spese e i rimborsi spettanti ai collaudatori/alle collaudatrici nonché le spese annue per la sorveglianza sono dovuti dal/dalla titolare della concessione.

(3)  Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni l'onorario di collaudo è ridotto di un terzo.

(4)  Al coadiutore tecnico/Alla coadiutrice tecnica come segretario/segretaria della commissione di collaudo spetta un compenso nella misura del 70 per cento dell'onorario di collaudo.

(5)  Il personale dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari ha diritto alla libera circolazione sugli impianti.

(6)  I/Le titolari della concessione trasportano gratuitamente i/le componenti della Commissione per le funicolari aeree e terrestri di cui all'articolo 24, comma 3, e il personale provinciale incaricato della sorveglianza sulle piste da sci.

Art. 29 (Statistica)

(1)  I/Le titolari della concessione forniscono all'amministrazione provinciale i dati statistici a loro richiesti.

Art. 30 (Divieto pubblicitario)

(1)  È vietato apporre della pubblicità sui sostegni, sui veicoli degli impianti a fune, negli spazi riguardanti l'esercizio nelle stazioni e laddove possono essere compromesse l'attenzione da parte del viaggiatore/della viaggiatrice circa le indicazioni di sicurezza relative al comportamento dell'utenza e l'efficacia dei controlli delle parti dell'impianto. Nelle stazioni e sui sostegni è ammesso applicare indicazioni sull'uso degli impianti e delle piste da sci a condizione che non vengano compromesse l'efficacia dei controlli e la leggibilità delle indicazioni relative al comportamento dei viaggiatori/delle viaggiatrici.

Capo VI
PROVVIDENZE PER LA COSTRUZIONE E L’AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI A FUNE

Art. 30/bis (Aiuti)    delibera sentenza

(1)  La Provincia incentiva lo sviluppo e l’efficiente funzionamento delle funivie in servizio pubblico e concede contributi in conto capitale per il finanziamento di interventi riguardanti la costruzione, il miglioramento qualitativo, l'ammodernamento tecnologico, anche parziale, l'aumento della portata oraria, la sostituzione di parti dell’impianto, la revisione periodica prevista dalla normativa vigente, comprese le operazioni per lo spostamento delle funi portanti, nonché il miglioramento e l'aggiornamento tecnologico dei sistemi per la distribuzione e la lettura dei titoli di viaggio per:

  1. gli impianti a fune in servizio di trasporto pubblico generale che costituiscono, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi;
  2. gli impianti a fune in servizio pubblico ad uso sportivo o turistico-ricreativo.

(2)  La concessione dei contributi è regolamentata, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, da appositi criteri che determinano:

  1. le spese ammissibili a contributo nel settore degli impianti a fune, tenuto conto delle differenti finalità di trasporto degli impianti di cui al comma 1;
  2. le aree di interesse prettamente locale per le quali la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è ammessa a contributo, senza che esso costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE;
  3. la misura massima del contributo per gli interventi di cui al comma 1, lettera a);
  4. la misura massima del contributo per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), da realizzarsi nelle aree di interesse prevalentemente locale;
  5. la misura massima del contributo per gli interventi di cui comma 1, lettera b), da realizzarsi al di fuori delle aree di interesse prevalentemente locale;
  6. l’eventuale possibilità di cumulo tra gli aiuti di cui alle lettere c), d) ed e), o tra questi ed altre tipologie di aiuti qui non indicati;
  7. l’ordine di priorità degli interventi finanziabili;
  8. gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari e le conseguenze della loro inosservanza in termini di revoca e/o restituzione, in tutto o in parte, del contributo erogato.

(3)  I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a condizione che il tracciato dell’impianto funiviario si estenda prevalentemente nel territorio provinciale.

(4)  In caso di calamità naturali possono essere concessi, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014, aiuti per ovviare ai danni arrecati dai predetti eventi e alle maggiori spese da essi derivanti, anche sotto forma di mutui agevolati dal fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche. 31) 32)

massimeDelibera 12 settembre 2023, n. 787 - Modifica dei criteri per la concessione di contributi per investimenti per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune
31)
Il Capo VI con l'art. 30/bis, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
32)
L'art. 30/bis, comma 4 è stato così modificato dall'art. 5, comma 5, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.

Titolo III
Funivie in servizio privato e teleferiche

Capo I
Competenza e autorizzazioni

Art. 31 (Autorizzazioni)

(1)  Per le eventuali autorizzazioni necessarie per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune in servizio privato è competente il comune nel quale è situato l'impianto.

Art. 32 (Suddivisione delle funivie)

(1)  Le funivie si suddividono in:

  1. funivie per il trasporto di persone e cose;
  2. grandi teleferiche per il trasporto esclusivo di cose;
  3. piccole teleferiche e palorci per il trasporto esclusivo di cose, nonché teleferiche temporanee per trasporto di legname.

(2)  Per piccole teleferiche si intendono quelle con un carico utile massimo da fissare con regolamento di esecuzione.

(3)  Per palorci si intendono fili o funi a sbalzo, senza fune traente, per il trasporto di cose a gravità.

(4)  Le teleferiche temporanee per trasporto di legname sono quelle montate per un periodo di tempo limitato.

Art. 33 (Nullaosta all'esercizio)

(1)  Il sindaco/La sindaca rilascia il nullaosta necessario all'esercizio dei seguenti impianti:

  1. funivie per il trasporto di persone e cose;
  2. grandi teleferiche per il trasporto esclusivo di cose;
  3. piccole teleferiche e palorci per il trasporto esclusivo di cose nonché teleferiche temporanee per il trasporto di legname, che sorvolano opere pubbliche, edifici abitati o strade classificate pubbliche, tranne nel caso in cui tali impianti sorvolino strade provinciali, strade in gestione alla Provincia, strade comunali o la rete viaria rurale, purché siano adottate idonee misure di protezione e venga disposta la chiusura temporanea delle strade interessate oppure vengano realizzate idonee opere di protezione dimensionate in funzione dei rischi di caduta ipotizzabili. 33)

(2)  Il nullaosta all'esercizio è rilasciato a condizione che l'impianto sia stato collaudato da parte di un esperto/un' esperta di funivie secondo le modalità stabilite con regolamento di esecuzione e che sia stata stipulata un'assicurazione contro i danni provocati dall'impianto a persone, animali o cose. I limiti minimi di massimale assicurativo sono stabiliti con regolamento di esecuzione, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e dell'ubicazione dei singoli impianti.

(3)  Il rilascio della concessione edilizia e del nullaosta all'esercizio per le funivie di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a), è subordinato al parere tecnico da parte dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari.

33)
La lettera c) dell'art. 33, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 44, comma 17, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 34 (Esperte/Esperti di funivie)

(1)  La redazione dei progetti, l'esecuzione del collaudo tecnico e le verifiche periodiche delle funivie per le quali è richiesto il nullaosta all'esercizio, sono effettuate da esperti/esperte di funivie iscritti/e al relativo albo istituito presso l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari.

(2)  I requisiti, le competenze e le mansioni sono determinati con regolamento di esecuzione.

Art. 35 (Norme di sicurezza per le funivie)

(1)  Alle funivie adibite al trasporto di persone e cose, utilizzate per rifugi alpini e per scopi agricoli e come tali escluse dal regolamento (UE) n. 424/2016 del 9 marzo 2016, si applicano le norme tecniche di sicurezza di cui all'articolo 42. Con regolamento d'esecuzione possono essere previste specifiche disposizioni semplificative. 34)

(2)  Per le grandi e piccole teleferiche per il trasporto di cose le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio sono fissate con regolamento di esecuzione.

34)
L'art. 35, comma 1, è stato così modificato dall'art. 15, comma 2, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 36 (Contributi per l'apposizione delle segnalazioni delle funivie come ostacoli alla navigazione aerea)   delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale nella misura massima dell'80 per cento del costo di investimento per l'apposizione delle segnalazioni delle funivie in servizio privato come ostacoli alla navigazione aerea.

massimeDelibera Nr. 4202 vom 18.11.2002 - Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi per la segnalazione delle teleferiche come ostacolo al volo

Art. 37 (Validità, rinnovo e decadenza del nullaosta all'esercizio nonché smantellamento dell'impianto)

(1)  La validità del nullaosta all'esercizio non può superare i 20 anni, salvo rinnovo. Il rinnovo è subordinato all'esito positivo delle prove e verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 39.

(2)  Nel caso di mancata effettuazione o di esito negativo delle prove e verifiche di cui all'articolo 39, o in presenza di condizioni per le quali non è più garantita la sicurezza, il sindaco/la sindaca dichiara la decadenza del nullaosta all'esercizio. Il rilascio di un nuovo nullaosta è subordinato alla rimozione delle cause che ne hanno comportato la decadenza.

(3)  Gli impianti che non vengono utilizzati da più di tre anni devono essere smantellati entro sei mesi, previa comunicazione al comune e alla stazione forestale territorialmente competenti. Lo smantellamento deve essere effettuato dall'esercente  dell'impianto provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi, alla demolizione delle costruzioni fuori terra e all'asporto del materiale di risulta. 35)

35)
L'art. 37, comma 3, è stato così modificato dall'art. 44, comma 18, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 38 (Esercizio delle funivie)

(1)  L'esercizio delle funivie deve svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione edilizia, nel nullaosta all'esercizio e nelle norme di sicurezza nonché nel rispetto delle disposizioni adottate a seguito delle prove e verifiche tecniche di cui all'articolo 39.

(2)  Al fine di garantire la sicurezza delle funivie di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a), l'esercente deve incaricare dell'esercizio degli impianti personale abilitato e una persona esperta del settore.

Art. 39 (Prove e verifiche tecniche)

(1)  Le funivie per le quali è richiesto il nullaosta all'esercizio vanno sottoposte periodicamente a prove e verifiche da parte di una persona esperta di funivie, al fine di accertarne la sicurezza.

(2)  Per tutti gli altri impianti il sindaco/la sindaca può disporre la loro verifica ad opera di una persona esperta di funivie, al fine di accertarne la sicurezza.

Titolo IV
Disposizioni comuni per le funivie in servizio pubblico e privato e disposizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

Capo I
Norme di sicurezza

Art. 40 (Ostacoli alla navigazione aerea, loro comunicazione e carte digitali)

(1)  Ostacoli alla navigazione sono costruzioni verticali come tralicci, antenne, sostegni, camini e costruzioni simili nonché infrastrutture lineari come funivie, elettrodotti, funi tese e infrastrutture simili che superano certe altezze dal suolo. Dette altezze sono fissate nel regolamento di esecuzione.

(2)  La Ripartizione provinciale Foreste predispone le carte digitali degli ostacoli alla navigazione aerea e le rende accessibili anche tramite internet.

(3)  Gli ostacoli alla navigazione aerea esistenti e di nuova costruzione nonché quelli smantellati devono essere comunicati dall'esercente  alla Ripartizione provinciale Foreste. Le relative modalità sono fissate con regolamento di esecuzione. 36)

36)
L'art. 40, comma 3, è stato così modificato dall'art. 44, comma 19, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 41 (Disposizioni per la segnalazione degli ostacoli alla navigazione aerea)

(1)  Al fine di tutelare la sicurezza dei velivoli, gli ostacoli alla navigazione aerea, a seconda della loro ubicazione ed altezza, vanno dotati di idonea segnalazione permanente. L'ubicazione degli ostacoli va comunicata alle autorità competenti in materia di volo. Il relativo procedimento e le caratteristiche tecniche delle segnalazioni sono disciplinati con regolamento di esecuzione, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 709 del codice della navigazione.37) 

37)
L'art. 41 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

Art. 42 (Norme di sicurezza)

(1)  Fino a quando non sia diversamente disposto con regolamento di esecuzione, a tutti gli impianti esclusi dal regolamento (UE) n. 424/2016  si applicano le norme tecniche di sicurezza emanate dallo Stato per la costruzione degli impianti a fune. 38)

(2)  Per motivate ragioni e su richiesta del/della committente dell'impianto e della ditta costruttrice, l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari può concedere deroghe alle norme tecniche di cui al comma 1. Per la concessione delle deroghe può essere sentita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

38)
L'art. 42, comma 1 è stato così modificato dall'art. 15, comma 3, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Capo II
Norme di sicurezza per gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone - adeguamento al regolamento (UE) n. 424/2016 39)

Art. 43 (Campo di applicazione)  

(1) Il presente capo disciplina la costruzione degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e dei loro elementi costruttivi nonché l’immissione sul mercato dei sottosistemi e degli elementi di sicurezza, ad integrazione del regolamento (UE) n. 424/2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE. 40)

(2) Il presente capo si applica agli impianti a fune di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 424/2016. 41)

(3)  Se le caratteristiche, i sottosistemi o i componenti di sicurezza di impianti esistenti subiscono modifiche, a tali modifiche e alle loro incidenze sul complesso dell'impianto possono essere applicate le disposizioni di questo capo.  42)

40)
L'art. 43, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 5, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
41)
L'art. 43, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 6, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
42)
L'art. 43, comma 3, è stato così modificato dall'art. 15, comma 7, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 44 (Definizioni)

(1) Si applicano le definizioni ai cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 424/2016. 43)

43)
L'art. 44 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 8, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 45 (Conformità ai requisiti essenziali)

(1)  44)

(2)  45)

(3)  46)

(4)  47)

(5)  Sono fatte salve le disposizioni che prescrivono determinati requisiti necessari a garantire la protezione delle persone e, in particolare, del personale durante l'uso degli impianti, purchè gli stessi rispondano ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al presente capo.

44)
L'art. 45, comma 1, è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21. Vedi anche l'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
45)
L'art. 45, comma 2, è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21. Vedi anche l'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
46)
L'art. 45, comma 3, è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21. Vedi anche l'art. 17, comma 3, lettera b) della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
47)
L'art. 45, comma 4, è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21. Vedi anche l'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 46 (Analisi e relazione di sicurezza)

(1) Il progetto di impianto a fune è sottoposto su incarico del/della committente o del suo/della sua rappresentante ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 424/2016 all’analisi di sicurezza e alla redazione di una relazione di sicurezza. 48)

(2) 49)

(3) L'analisi e la relazione di sicurezza di cui al comma 1 sono elaborate dal/dalla progettista dell'impianto a fune o da altro esperto abilitato/altra esperta abilitata alla progettazione stessa. 50)

48)
L'art. 46, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 9, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
49)
L'art. 46, comma 2, è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21. Vedi anche l'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
50)
L'art. 46, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 10, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 47  51)

51)
L'art. 47 è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21. Vedi anche l'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 48  52)

52)
L'art. 48 è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21. Vedi anche l'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 49  53)

53)
L'art. 49 è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21. Vedi anche l'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 50  54)

54)
L'art. 50 è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21. Vedi anche l'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 51  55)

55)
L'art. 51 è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21. Vedi anche l'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 52 (Impianti)

(1)  Se l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari ritiene che il componente di sicurezza o il sottosistema presenti caratteristiche innovative in termini di progettazione o di costruzione, può stabilire, sentita eventualmente la Commissione per le funicolari aeree e terrestri presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, particolari condizioni per la costruzione, la messa in servizio e l'esercizio dell'impianto nel quale il componente di sicurezza o il sottosistema innovativo deve essere impiegato; tali particolari condizioni con le relative motivazioni sono comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 53 (Misure di salvaguardia)

(1)  L'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari adotta i provvedimenti provvisori per limitare le condizioni d'impiego di un componente di sicurezza o di un sottosistema o per vietarne l'utilizzazione se constata che tale componente di sicurezza, pur recante la marcatura «CE» di conformità, immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione, o che tale sottosistema, pur corredato della dichiarazione «UE» di conformità di cui all'articolo 51 e utilizzato conformemente alla sua destinazione, mette a rischio la salute e la sicurezza delle persone e la sicurezza dei beni. 56)

(2)  L'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari informa immediatamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, indicando se la mancata conformità deriva:

  1. dall’inosservanza dei requisiti essenziali di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 424/2016; 57)
  2. da una non corretta applicazione delle specifiche europee, qualora ne sia invocata l'applicazione;
  3. da una lacuna delle specifiche europee.

(3)  L'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari adotta nei casi di cui al comma 1 i provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo l'esame dei casi e le consultazioni a livello di Unione  da parte della stessa. 58)

(4) Se un componente di sicurezza o un sottosistema corredato della marcatura «CE» risulta non conforme, l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari informa immediatamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 59)

56)
L'art. 53, comma 1, è stato così modificato dall'art. 15, comma 12, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
57)
La lettera a) dell'art. 53, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 5, comma 6, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.
58)
L'art. 53, comma 3, è stato così modificato dall'art. 15, comma 13, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
59)
L'art. 53, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 14, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 54  60)

60)
L'art. 54 è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21. Vedi anche l'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 55  61)

61)
L'art. 55 è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21. Vedi anche l'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 56 (Indebita apposizione delle marcature CE)

(1)  Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste, se l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari accerta l'apposizione della marcatura «CE» di conformità in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 424/2016, ingiunge alla ditta costruttrice o al suo/alla sua rappresentante di conformare il componente di sicurezza alle disposizioni suddette di fare cessare l'infrazione, fissando un congruo termine per l'adempimento. Nel caso di persistenza dell'infrazione, l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'accertamento dell'infrazione. 62)

62)
L'art. 56, comma 1, è stato così modificato dall'art. 15, comma 15, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
39)
La rubrica del capo II è stata così modificata dall'art. 15, comma 4, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Titolo V
Sanzioni amministrative e organi di vigilanza

Capo I
Sanzioni amministrative

Art. 57 (Sanzioni amministrative pecuniarie per funivie in servizio pubblico)

(1)  Chiunque costruisca, anche parzialmente, una linea funiviaria in servizio pubblico ovvero esegua modifiche, sostituzioni o rifacimenti di impianti o di relative parti senza autorizzazione all'inizio dei lavori, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 550,00 a euro 11.000,00.

(2)  Chi effettua l'esercizio di una linea funiviaria in servizio pubblico senza il prescritto nullaosta all'esercizio è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.800,00 a euro 11.000,00.

(3)  Chi, nell'esercizio di una linea funiviaria in servizio pubblico, viola le relative disposizioni di legge o regolamentari è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 550,00 a euro 5.500,00.

(4)  Il/La titolare della concessione che applica tariffe di trasporto non approvate o non espone al pubblico la tabella contenente le tariffe, gli orari e le disposizioni per i viaggiatori o che appone pubblicità in violazione dell'articolo 30, è punito/a con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 2.800,00.

(5)  In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate.

Art. 58 (Sanzioni amministrative pecuniarie per funivie in servizio privato)

(1)  È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 750,00 euro, chi:

  1. gestisce una funivia in servizio privato senza il nullaosta all’esercizio;
  2. gestisce una piccola teleferica, un palorcio oppure una teleferica temporanea per il trasporto di legname senza idonee misure di protezione, chiusura oppure opere di protezione;
  3. non provvede allo smantellamento di un impianto non utilizzato da più di tre anni. 63)
63)
L'art. 58 è stato così sostituito dall'art. 44, comma 20, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 58/bis (Sanzioni amministrative pecuniarie per ostacoli alla navigazione aerea)

(1)  Chi non comunica gli ostacoli alla navigazione aerea oppure il loro smantellamento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 775,00 euro a 1.550,00 euro. 64)

64)
L'art. 58/bis è stato inserito dall'art. 44, comma 21, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 59 (Sanzioni amministrative pecuniarie in relazione al regolamento (UE) n. 424/2016) 65)

(1)  Chi fabbrica o immette sul mercato componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, privi della marcatura «CE», è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 12.000,00.

(2)  Chi fabbrica o immette sul mercato componenti di sicurezza o sottosistemi che non siano corredati della dichiarazione «CE» di conformità è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 12.000,00.

(3)  Chi appone indebitamente sui componenti di sicurezza la marcatura «CE» ovvero marchi che possono confondersi con la predetta marcatura è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 a euro 14.000,00.

(4)  Chi appone sui componenti di sicurezza marchi che possono limitare la visibilità o la leggibilità della marcatura «CE» è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.000,00.

(5)  Chi, essendo legalmente tenuto a conservare la documentazione tecnica dei componenti di sicurezza, dei sottosistemi e dell'impianto, non la rende disponibile a richiesta dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00.

65)
La rubrica dell'art. 59 è stata così modificata dall'art. 15, comma 16, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 60 (Uffici competenti)

(1)  Per lo svolgimento della procedura relativa all'applicazione delle sanzioni amministrative è responsabile l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, salvo quanto disposto dal comma 2.

(2)  Per lo svolgimento della procedura per l’applicazione delle sanzioni amministrative relative agli impianti a fune in servizio privato e agli ostacoli alla navigazione aerea è competente l’Ufficio provinciale Amministrazione forestale. 66)

66)
L'art. 60, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 44, comma 22, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 61 (Organi di sorveglianza)

(1)  Il personale dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari vigila sull'osservanza delle disposizioni riguardanti le funivie in servizio pubblico e di quelle di cui al titolo IV, capo II.

(2)  Il personale appartenente al corpo forestale provinciale e il personale comunale incaricato dal sindaco/dalla sindaca vigila sull'applicazione delle norme sugli impianti a fune in servizio privato e sulle teleferiche.

Titolo VI
Disposizioni transitorie e finali

Capo I
Norme transitorie

Art. 62  67)

67)
L'art. 62 è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21. Vedi anche l'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 63 (Disposizione transitoria circa la comunicazione degli ostacoli alla navigazione aerea)

(1)  Le comunicazioni degli ostacoli alla navigazione aerea effettuate secondo la legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, e successive modifiche, mantengono la loro validità.

Art. 63/bis   68)

68)
L'art. 63/bis è stato inserito dall'art. 15, comma 17, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21, e successivamente abrogato dall'art. 5, comma 7, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.

Capo II
Disposizioni finali

Art. 6469) 

69)
Reca modifiche all'art. 1 della L.P. 4 marzo 1996, n. 6.

Art. 65 (Abrogazioni)

(1)  Sono abrogati:

  1. la legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e successive modifiche;
  2. la legge provinciale 6 giugno 1977, n. 14;
  3. la lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6;
  4. la legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, e successive modifiche;
  5. l'articolo 17 ed il comma 3 dell'articolo 20 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

ALLEGATO I 70)

70)
L'Allegato I è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21. Vedi anche l'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

ALLEGATO II 71)

71)
L'Allegato II è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21. Vedi anche l'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

ALLEGATO III 72)

72)
L'Allegato III è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21. Vedi anche l'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

ALLEGATO IV 73)

73)
L'Allegato IV è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21. Vedi anche l'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

ALLEGATO V 74)

74)
L'Allegato V è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21. Vedi anche l'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

ALLEGATO VI 75)

75)
L'Allegato VI è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21. Vedi anche l'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

ALLEGATO VII 76)

76)
L'Allegato VII è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21. Vedi anche l'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

ALLEGATO VIII 77)

77)
L'Allegato VIII è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21. Vedi anche l'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

ALLEGATO IX 78)

 

78)
L'Allegato IX è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21. Vedi anche l'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionA Disciplina delle linee di trasporto funiviario
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 21
ActionActionb) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionFunivie in servizio pubblico
ActionActionFunivie in servizio privato e teleferiche
ActionActionDisposizioni comuni per le funivie in servizio pubblico e privato e disposizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea
ActionActionSanzioni amministrative e organi di vigilanza
ActionActionDisposizioni transitorie e finali
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2017, n. 46
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 26 gennaio 2018, n. 2
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 12 novembre 2020, n. 41
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 27 novembre 2020, n. 45
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 28 maggio 2021, n. 19
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2021, n. 35
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 19 settembre 2022, n. 24
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2022, n. 29
ActionActionB Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
ActionActionC Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
ActionActionD Disposizioni varie
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico