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h) Legge provinciale 19 settembre 2017, n. 141)
Disposizioni sull’elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale

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1)
Pubblicata nel supplemento 2 del B.U. 26 settembre 2017, n. 39.

Art. 36 (Voto per corrispondenza)

(1) Gli elettori del Consiglio provinciale residenti all’estero, che sono iscritti nel registro anagrafico dei cittadini italiani residenti all’estero, votano per corrispondenza ad eccezione di coloro che optano per l’esercizio del diritto di voto direttamente presso il comune di iscrizione.

(2) Gli elettori impediti a esercitare il voto presso il comune di residenza, in quanto temporaneamente dimoranti fuori provincia, possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza.

(3) Ai fini dell’esercizio del voto nel proprio comune, gli elettori di cui al comma 1 e, ai fini dell’esercizio del voto per corrispondenza, gli elettori di cui al comma 2, devono far pervenire apposita richiesta al comune di iscrizione entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente le elezioni. La richiesta è valida solamente per la votazione per cui è presentata e, scaduto il termine di cui sopra, non può più essere ritirata. Tale richiesta può essere consegnata personalmente, inoltrata tramite posta, via fax oppure posta elettronica certificata e deve contenere, pena il rigetto della stessa, i dati anagrafici e il corretto indirizzo postale della persona richiedente nonché la firma di quest’ultima.

(4) Il comune, a stretto giro di posta dall’avvenuto ricevimento della richiesta, provvede a trasmettere all’indirizzo indicato dagli elettori residenti all’estero che non hanno esercitato l’opzione di cui al comma 3 e all’indirizzo indicato dagli elettori temporaneamente fuori provincia che hanno avanzato la richiesta di votare per corrispondenza, mediante raccomandata o con mezzo di analoga affidabilità, un plico contenente:

  1. il tagliando elettorale in duplice copia. Il tagliando elettorale reca i dati anagrafici dell’elettore e l’iscrizione nelle liste elettorali; il contenuto e la veste grafica del tagliando sono definiti dalla struttura provinciale competente in materia elettorale, sentito il Consiglio dei Comuni;
  2. la scheda o le schede di voto;
  3. un’apposita busta piccola in cui inserire la scheda o le schede di voto dopo l’avvenuta espressione del voto;
  4. un’apposita busta grande recante l’indirizzo dell’Ufficio elettorale centrale presso la Segreteria generale della Provincia, da utilizzarsi per l’invio del tagliando elettorale e della busta piccola contenente la scheda o le schede di voto;
  5. un foglio con le indicazioni delle modalità per l’espressione del voto per corrispondenza e le liste dei candidati.

(5) Scaduto il termine prescritto per la presentazione della richiesta, il comune provvede a formare l’elenco degli elettori che votano per corrispondenza, e trasmette lo stesso all’ufficio elettorale centrale, per la formazione dell'apposita lista degli elettori che votano mediante mezzo postale. Il comune procede, inoltre, a depennare i nominativi degli elettori di cui sopra dalle liste dei votanti della sezione.

(6) Espresso il proprio voto sulla scheda, l’elettore che esercita il voto per corrispondenza introduce la scheda o le schede di voto nella busta piccola, ovvero nelle buste piccole, che sigilla e inserisce nell’apposita busta grande, in cui include altresì una copia del tagliando elettorale di cui al comma 4, comprovante l’esercizio del diritto di voto. Di seguito l’elettore invia la busta grande a mezzo raccomandata a carico del destinatario all’ufficio elettorale centrale, cui la stessa deve pervenire entro e non oltre il venerdì antecedente il giorno della votazione. Il voto deve essere espresso con una penna con inchiostro di colore nero o blu, pena la nullità della scheda.

(7) L’ufficio elettorale centrale verifica, anche avvalendosi della struttura provinciale competente in materia elettorale, la rispondenza del tagliando elettorale alle indicazioni della lista di cui al comma 5, introduce tutte le buste piccole pervenute e contenenti le schede di voto in un’apposita urna sigillata, all’interno della quale, in tal modo anonimizzate, restano custodite fino alle operazioni di cui al comma 8. Le buste piccole che contengono le schede non devono recare alcun segno di riconoscimento. Sono ammessi ad assistere alle operazioni di cui al presente comma i rappresentanti dei partiti e dei raggruppamenti politici designati ai sensi dell’articolo 15.

(8) L’ufficio elettorale centrale consegna senza indugio l’urna e la lista di cui al comma 5 all’ufficio elettorale di sezione appositamente nominato dal sindaco del Comune di Bolzano per lo spoglio delle schede di cui al presente articolo, nella composizione di cui all’articolo 23, e precisamente un ufficio elettorale di sezione per ogni 5.000 schede o frazione di questa unità. L’ufficio elettorale di sezione è insediato entro le ore 19 della giornata delle elezioni e procede allo spoglio delle schede elettorali, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51. Alle operazioni del seggio sono presenti i rappresentanti di lista, qualora designati. Le buste postali pervenute all’ufficio elettorale centrale dopo il termine di cui al comma 6, sono distrutte a cura della struttura provinciale competente in materia elettorale, che in merito redige apposito verbale.

(9) Entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza della legislatura provinciale ovvero entro quindici giorni dal verificarsi le cause di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale di cui all’articolo 47, comma 2, dello Statuto Speciale o rispettivamente dalla pubblicazione del decreto di scioglimento di cui all’articolo 49/bis dello Statuto Speciale, la struttura provinciale competente in materia elettorale invia agli elettori residenti all’estero una succinta informativa sulla prossima indizione dei comizi elettorali, sulle modalità di espressione del voto per corrispondenza e sui termini per esercitare l’opzione per votare nel comune di iscrizione. Non si applica ai comuni della provincia la disposizione di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 1/L, e successive modifiche, recante “Approvazione del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali”. 

(10) Agli elettori residenti all’estero che optano per l’esercizio del diritto di voto direttamente presso il comune di iscrizione non è corrisposto:

  1. il sussidio assistenziale di cui all’articolo 76, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, e di cui ai rifinanziamenti disposti dalle leggi provinciali;
  2. il corrispettivo del costo del biglietto di viaggio previsto dalla legge 26 maggio 1969, n. 241.
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