(1) All’inizio dell’articolo 59 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è inserito il numero “1.”.
(2) Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 59 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “, ristori di campagna” sono soppresse.
(3) Nel testo italiano della lettera c) del comma 1 dell’articolo 59 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “e di sci” sono sostituite dalle parole: “, guide sciatori”.