(1) L’articolo 64 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:
“Articolo 64
Ufficio per la cooperazione
1. L’Ufficio per la cooperazione ha le seguenti competenze:
a) promozione e sviluppo della cooperazione;
b) vigilanza sugli enti cooperativi;
c) vigilanza sulle Casse Raiffeisen e sulle aziende di credito a carattere regionale;
d) sviluppo dell’imprenditoria sociale;
e) contributi a enti cooperativi e alle loro associazioni di rappresentanza;
f) finanziamento di iniziative e contributi a istituti, enti e associazioni per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
g) autorità di vigilanza e struttura amministrativa della Provincia ai sensi della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, e tutte le competenze ad essa riservate;
h) tenuta del Registro provinciale degli enti cooperativi;
i) provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 34 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche;
j) tutte le competenze riservate alle autorità amministrative di vigilanza ai sensi dell’articolo 316 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modifiche;
k) procedure concorsuali e funzioni di vigilanza sulle imprese sociali previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.”.