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Delibera 14 marzo 2023, n. 219
Criteri per il finanziamento delle spese di investimento degli enti gestori dei servizi sociali

Allegato A

Criteri per il finanziamento delle spese di investimento sostenute dagli enti gestori dei servizi sociali

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano il finanziamento delle spese di investimento degli enti gestori dei servizi sociali, di seguito denominati enti gestori, necessarie per l’esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell’articolo 29 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

Art. 2
Oggetto del finanziamento

1. Oggetto del finanziamento sono le spese sostenute dagli enti gestori per l’espletamento delle funzioni delegate di cui all’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

2. Inoltre sono finanziate le spese per l’acquisto di beni mobili per i team di valutazione della non autosufficienza di cui all’articolo 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche. Il finanziamento si limita ai beni di cui al rispettivo accordo in vigore concernente la collaborazione per l'applicazione della legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, “Interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti", stipulato tra gli enti gestori dei servizi sociali e la Provincia autonoma di Bolzano.

3. Non sono finanziate le spese di investimento per le quali può essere presentata domanda di contributo ai sensi dell’articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche. Non sono inoltre finanziati gli investimenti per le sedi periferiche dei centri diurni dell’assistenza domiciliare. Vengono invece finanziati i centri diurni ordinari, ossia uno per distretto.

Art. 3
Investimenti finanziabili

1. Possono essere finanziati i seguenti investimenti:

a) investimenti per la sede amministrativa: acquisto, costruzione, ristrutturazione o nuovo arredamento completo;

b) investimenti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di beni immobili, per l’acquisto di diritti di godimento o per un nuovo arredamento completo;

c) investimenti per l’acquisto di beni mobili.

2. Per la progettazione degli investimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), è concesso un unico finanziamento per lo studio di fattibilità o per il progetto esecutivo. Se l’investimento non viene realizzato almeno in parte entro cinque anni, il finanziamento deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

Art. 4
Importi massimi delle spese ammissibili

1. Per le spese ammissibili valgono i seguenti importi massimi, IVA esclusa:

a) acquisto di beni immobili: l’importo risultante dalla stima giurata presentata dall’ente gestore. Se necessario, l’adeguatezza della stima presentata viene verificata dall’ufficio provinciale competente;

b) arredamento locali per singoli uffici: 6.500 euro per ogni nuova postazione di lavoro, completamente arredata; sono esclusi gli strumenti tecnici come impianti informatici, centrali telefoniche, ecc., per ogni successiva postazione di lavoro: 3.500,00 euro;

c) informatica:

- computer (software standard compresi) e accessori: 2.000,00 euro;

- computer portatili (software standard compresi): 2.000,00 euro;

d) acquisto parco macchine:

- 20.000,00 euro per ogni auto di servizio;

- per pulmino (massimo 9 posti):

1) per l’acquisto: 35.000,00 euro;

2) per lavori d’adattamento per il trasporto di persone con disabilità: in base al fabbisogno;

- vetture indispensabili per l’esercizio di attività previste nella rispettiva struttura semiresidenziale per persone con disabilità, con malattia psichica e con dipendenza patologica: 35.000,00 euro,

- 35.000,00 euro per ogni auto elettrica:

e) arredo camere da letto:

1) per ogni posto letto con accessori (arredamento stanza compreso): 4.000,00 euro;

2) per ogni successivo posto letto dotato di accessori: 1.800,00 euro;

3) per un posto letto per lungodegenti dotato di accessori (arredamento stanza compreso): 6.500,00 euro;

4) per ogni successivo posto letto per lungodegenti dotato di accessori: 4.000,00 euro.

f) arredamento cucina: in rapporto al numero di utenti, con prezzo indicativo stabilito a 10.000,00 euro per una cucina abitabile con sei posti a sedere, attrezzata di blocco cucina ed elettrodomestici.

2. L’ufficio provinciale competente può autorizzare il superamento degli importi massimi soltanto per esigenze particolari nell’erogazione del servizio e sulla base di adeguata motivazione da parte del rispettivo ente gestore.

Art. 5
Presentazione della domanda ed impegno

1. La domanda di finanziamento degli investimenti deve essere compilata su uno degli appositi moduli predisposti dall’Ufficio provinciale Anziani e distretti sociali, a seconda che si tratti di investimenti annuali o pluriennali. La domanda deve essere sottoscritta digitalmente dalla/dal legale rappresentante dell’ente.

2. La domanda va presentata annualmente, entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello di riferimento.

3. Qualora si tratti di investimenti pluriennali, deve essere inoltrato anche un cronoprogramma compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente. Questo cronoprogramma può essere modificato e ripresentato negli anni successivi esclusivamente in casi eccezionali ed adeguatamente motivati, e comunque solo per due volte. Le modifiche devono riferirsi unicamente agli anni successivi a quello relativo alla richiesta di modifica.

4. Non deve essere presentata alcuna domanda per il finanziamento degli investimenti di cui all’articolo 2, comma 2. L’area funzionale Servizio di valutazione della non autosufficienza comunica il fabbisogno all’ufficio provinciale competente, al fine dell’impegno dei mezzi finanziari necessari.

5. Qualora vengano presentate domande di finanziamento per i medesimi investimenti anche presso altre istituzioni è obbligatorio darne comunicazione all’ufficio provinciale competente.

6. A seguito dell’approvazione del programma di investimenti da parte della Ripartizione provinciale competente, per l’impegno delle spese per gli investimenti ammessi, ad eccezione di quelli del valore massimo di 40.000,00 euro, IVA esclusa, gli enti gestori devono inoltrare la seguente documentazione:

a) la domanda d’impegno dei mezzi finanziari per investimenti con la dichiarazione di conformità a tutte le specifiche disposizioni di legge e la sussistenza di tutti i pareri previsti, sia tecnici che amministrativi;

b) un elenco dettagliato delle spese d’investimento previste;

c) la deliberazione di massima dell’organo competente dell’ente gestore che ha approvato il programma di investimenti;

d) inoltre, per gli investimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c): il preventivo di spesa;

e) inoltre, per gli investimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b):

1) una descrizione dettagliata dei beni da realizzare o da acquistare;

2) il progetto esecutivo approvato dalle competenti autorità o, per investimenti per acquisti, la stima di un’esperta/un esperto;

3) un elenco dettagliato delle spese redatto da un’esperta/un esperto;

f) inoltre, per gli investimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a):

1) la deliberazione dell’ente gestore, in vigore nell’anno di presentazione della domanda, indicante la percentuale di ripartizione dei costi dell’amministrazione centrale tra i vari settori amministrati;

2) documentazione aggiuntiva richiesta dall’ufficio provinciale competente, se necessaria.

7. La documentazione di cui al comma 6 deve essere presentata entro il termine stabilito con circolare della Ripartizione provinciale competente, in caso contrario le relative spese sono escluse dal programma di investimenti. Gli importi resisi così nuovamente disponibili vengono redistribuiti con una modifica del programma di investimenti.

8. Le nuove domande di finanziamento per la ridistribuzione delle spese di cui al comma 7 e la documentazione di cui al comma 6 per l’impegno delle spese dei nuovi investimenti ammessi devono essere presentate entro la data fissata dalla Ripartizione provinciale competente.

9. Per gli investimenti che non sono stati inclusi nel programma di investimenti approvato dalla Ripartizione provinciale competente, ma che è comunque ancora necessario realizzare o attuare, deve essere ripresentata domanda per l’anno successivo.

10. Per gli investimenti pluriennali di cui è già stato garantito il finanziamento non deve essere presentata domanda ogni anno.

Art. 6
Investimenti del valore massimo di 40.000,00 euro, IVA esclusa

1. Per gli investimenti del valore massimo di 40.000,00 euro, IVA esclusa, la competente Ripartizione provinciale, in sede di approvazione del programma di investimenti, assegna ai singoli enti gestori un importo in relazione al numero di abitanti e al fabbisogno risultante dai mezzi finanziari effettivamente utilizzati negli anni precedenti.

Art. 7
Finanziamento

1. Per gli investimenti riguardanti esclusivamente i servizi sociali, le spese ammesse sono finanziate al 100 per cento, qualora si tratti di servizi sociali delegati o di investimenti di cui all’articolo 2, comma 2.

2. Gli investimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), sono finanziati nella percentuale stabilita per i servizi sociali nella deliberazione dell’ente gestore, con la quale è fissata la ripartizione dei costi dell’amministrazione centrale tra i vari settori amministrati. La percentuale vigente nel settore sociale per l’anno di presentazione della domanda può essere al massimo del 75 per cento. Per investimenti pluriennali la percentuale riconosciuta ha validità per tutto il periodo del finanziamento.

3. Il direttore/La direttrice della Ripartizione competente provvede all’impegno delle spese.

Art. 8
Vincolo sociale

1. Per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione generale o parziale di immobili, l’intero investimento è sottoposto a vincolo di destinazione trentennale a favore dei servizi sociali per l’espletamento delle funzioni delegate di cui all’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

2. Per l’acquisto di arredamento o altri beni mobili, l’investimento è sottoposto a vincolo di destinazione di dieci anni, o fino al termine del normale ciclo di vita del bene, a favore dei servizi sociali per l’espletamento delle funzioni delegate di cui all’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

3. Per un’eventuale alienazione o cambio di destinazione degli investimenti di cui ai commi 1 e 2, è necessaria l’autorizzazione dell’assessora/dell’assessore competente.

4. In caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione previsto, il finanziamento deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, tenuto conto del periodo di effettivo utilizzo del bene per scopi sociali.

Art. 9
Rendicontazione e liquidazione

1. Per la liquidazione dei mezzi finanziari impegnati dall’ufficio provinciale competente per le spese d’investimento, ad eccezione degli investimenti del valore massimo di 40.000,00 euro, IVA esclusa, va presentata la seguente documentazione:

a) la domanda di liquidazione dei mezzi finanziari per spese d’investimento, unitamente alla dichiarazione della/del rappresentante legale dell’ente gestore attestante che le attività, le forniture, i lavori sono stati effettuati regolarmente nell’anno di riferimento e che sono state sostenute le relative spese;

b) la documentazione di spesa e l’attestazione dell’avvenuto pagamento;

c) la dichiarazione riguardante la posizione IVA dell’ente gestore;

d) la dichiarazione riguardante la ritenuta d’acconto;

e) la documentazione aggiuntiva richiesta dall’ufficio provinciale competente, se necessaria.

2. In aggiunta alla documentazione di cui al comma 1, per la liquidazione relativa a opere edili deve essere presentata anche la seguente documentazione:

a) un elenco di spesa, con riferimento al centro di costo e alla posizione nel programma di investimenti approvato dalla Ripartizione provinciale competente;

b) una dichiarazione dell’ente gestore da cui risulta che per l’importo già liquidato è disponibile la relativa documentazione di spesa, che le attività, le forniture e i lavori sono stati effettuati regolarmente nell’anno di riferimento e che sono state sostenute le relative spese;

c) se necessario, il certificato di collaudo dei lavori o, qualora questo non sia richiesto, il certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dalla direzione dei lavori, qualora per un investimento pluriennale si tratti dell’ultima domanda di liquidazione.

3. Per gli investimenti pluriennali la liquidazione è effettuata in ogni caso tenuto conto del cronoprogramma presentato.

4. In aggiunta alla documentazione di cui al comma 1, in caso di acquisto di immobili o di costituzione a titolo oneroso di altri diritti reali, per la liquidazione deve essere presentata la seguente documentazione:

a) il contratto di compravendita o altri atti di trasferimento registrati.

5. In aggiunta alla documentazione di cui al comma 1, in caso di beni mobili e per tutti gli altri investimenti finanziabili, ad eccezione degli investimenti del valore massimo di 40.000,00 euro, IVA esclusa, deve essere presentata la seguente documentazione:

a) l’elenco delle spese da cui risultano tutti gli elementi essenziali della documentazione di spesa, suddivisi per centro di costo in relazione alla rispettiva posizione nel programma di investimenti approvato dalla Ripartizione provinciale competente.

6. Per investimenti del valore massimo di 40.000,00 euro, IVA esclusa, l’ente gestore deve presentare all’ufficio provinciale competente l’apposito modulo compilato in ogni sua parte.

7. Oltre alla documentazione di cui al comma 1, per la liquidazione delle spese di progettazione degli investimenti di cui all’articolo 3, comma 2, deve essere presentata la relativa documentazione di spesa.

Art. 10
Modulistica

1. Ai fini della presentazione degli elenchi e delle domande previsti dai presenti criteri, gli enti gestori sono tenuti ad utilizzare esclusivamente la modulistica predisposta dall’ufficio provinciale competente. In caso contrario, le domande di finanziamento o di liquidazione non possono essere considerate.

2. Non possono inoltre essere considerate le domande incomplete o prive in tutto o in parte della documentazione richiesta; la domanda decade se non è rettificata o integrata con i documenti mancanti entro il termine stabilito dal relativo sollecito, che comunque non può essere superiore a 30 giorni.

3. La domanda, insieme alla documentazione necessaria, deve essere presentata tramite posta elettronica certificata. In caso di impossibilità di inoltro della documentazione a mezzo di posta elettronica certificata, questa può essere presentata entro i termini previsti anche tramite un cd oppure una chiavetta USB.

4. L’ente gestore richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente all’ufficio provinciale competente ogni modifica di rilievo riguardante la domanda presentata

Art. 11
Termini di rendicontazione

1. Gli enti gestori beneficiari devono rendicontare le spese sostenute per gli investimenti entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se non eseguita in concomitanza. La medesima scadenza vale anche per investimenti di cui all’articolo 9, comma 6.

2. Per gravi e giustificati motivi, all’ente può essere concessa, su domanda motivata presentata entro il 15 dicembre prima della scadenza del termine di cui al comma 1, una proroga fino a un ulteriore anno.

3. La direttrice/Il direttore di ripartizione competente può concedere una proroga fino ad un massimo di un ulteriore anno. Decorso inutilmente tale termine, il finanziamento dell’investimento o della relativa rata pluriennale è da considerarsi automaticamente revocato.

4. Se la realizzazione di opere o impianti o l’effettuazione di spese per investimenti in conto capitale avviene in un arco temporale pluriennale, le spese per investimenti sostenute per ciascuna delle annualità indicate nel cronoprogramma sono da rendicontare entro il termine previsto dal comma 1.

Art. 12
Norme transitorie

1. Le disposizioni dei presenti criteri si applicano a tutte le domande di finanziamento per investimenti presentate a partire dal giorno della approvazione della presente deliberazione e alle domande giacenti e non ancore evase.

 

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