(1) Il deposito della cauzione avviene versando l'importo cauzionale tramite la piattaforma digitale pagoPA della Provincia autonoma di Bolzano, oppure depositando una fideiussione bancaria per l’ammontare dell'importo della cauzione presso l'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere.
(2) In caso di trasferimento di un’autorizzazione alla coltivazione, il titolare subentrato deve depositare una nuova cauzione o fideiussione bancaria presso l'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere. Dopo il deposito della nuova cauzione o fideiussione bancaria avviene la liberazione d’ufficio della cauzione o della fideiussione bancaria sostituita.
(3) A fine lavori di coltivazione oppure alla scadenza dell’autorizzazione alla coltivazione l'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere accerta la corretta attuazione delle misure di compensazione ambientale previste e, sentita la Conferenza di servizi in materia ambientale, la conformità dei lavori di ripristino realizzati rispetto al progetto autorizzato e alle disposizioni contenute nel disciplinare.
(4) Se il titolare dell’autorizzazione alla coltivazione non provvede a realizzare i lavori di ripristino entro i termini prescritti, il direttore/la direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di cave e miniere può disporre l’esecuzione d’ufficio dei lavori e che per l’importo necessario a tal fine venga escussa la cauzione o fideiussione bancaria.