(1) Il presente regolamento disciplina, in esecuzione degli articoli 4, 5, 8, 10, 12 e 14 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 19, sulla coltivazione di sostanze minerali, di seguito denominata legge, i requisiti e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, la tipologia, la quantità e la qualità del materiale di coltivazione e di riempimento, le modalità per il deposito e la liberazione della cauzione o della fideiussione bancaria, le misure di compensazione ambientale nonché le modalità di raccolta dei dati ai fini del monitoraggio dell’attività estrattiva.