(1) Ogni anno, entro il mese di marzo, i titolari di un’autorizzazione alla coltivazione comunicano all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere i seguenti dati e rilevamenti riferiti all'anno precedente:
(2) I titolari dell'autorizzazione alla coltivazione comunicano all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere le tempistiche per il riempimento e il ripristino dell’area di cava in conformità al progetto autorizzato e secondo le indicazioni contenute nel disciplinare.
(3) I titolari dell'autorizzazione alla coltivazione che non gestiscono direttamente la cava comunicano all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere, prima dell’inizio dei lavori, i dati del gestore.