(1) Le misure di compensazione ambientale devono avere come oggetto la valorizzazione del paesaggio dal punto di vista ecologico o storico-culturale.
(2) Per determinare le misure di compensazione ambientale si fa di norma riferimento ai settori di intervento individuati per le compensazioni derivanti dall'esercizio di impianti idroelettrici di medie e grandi dimensioni. Qualora nessuna delle tipologie di intervento ivi contemplata risulti realizzabile, potranno essere previsti interventi diversi, che siano idonei a rispondere alle finalità di cui al comma 1.
(3) Le misure di compensazione ambientale vengono stabilite dai Comuni nel cui territorio ha luogo la coltivazione e devono essere comunicate all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere entro il termine previsto dall’articolo 4 della legge, insieme al parere della commissione comunale per il territorio ed il paesaggio.
(4) I Comuni utilizzano almeno il 51 per cento degli oneri di coltivazione di cui all’articolo 4 per le misure di compensazione ambientale e le realizzano prima della scadenza dell'autorizzazione.