(1) Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 15/bis (Rifugi di proprietà provinciale)
1. Per definire il fabbisogno di investimenti e manutenzioni e le relative priorità di intervento dei rifugi alpini di proprietà provinciale, la Giunta provinciale può avvalersi di una commissione di esperti.
2. La commissione di esperti è composta da:
a) il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio, o un suo delegato/una sua delegata;
b) il direttore/la direttrice dell’Ufficio provinciale Geologia e prove materiali, o un suo delegato/una sua delegata;
c) i/le presidenti delle due associazioni alpinistiche del territorio maggiormente rappresentative, o un loro delegato/una loro delegata.
3. La commissione di esperti ha compiti di consulenza per la Giunta provinciale e coadiuva gli uffici provinciali nelle questioni riguardanti i rifugi alpini di proprietà provinciale. In particolare, esprime valutazioni in ordine ai lavori di manutenzione e di ricostruzione, alla priorità degli stessi e alle migliori scelte tecniche da adottare. La commissione svolge inoltre un’attività di coordinamento, controllo e vigilanza sui gestori dei rifugi alpini di proprietà provinciale.
4. Ai membri della commissione di esperti non spettano compensi o rimborsi spese.”